Concilio di Costanza

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Sessione III ( 26 marzo 1415 )

Per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa

Ad onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in terra agli uomini di buona volontà, ( Lc 2,14 ) questo santo sinodo, chiamato "sacro concilio generale di Costanza", legittimamente convocato nello Spirito santo per l'unione e la riforma della chiesa nel capi e nelle membra, stabilisce, dichiara, definisce, comanda quanto segue.

Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora celebrato.

Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro concilio non è sciolto, ma rimane in tutta la sua integrità ed autorità, anche se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.

Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.

Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col consiglio del concilio stesso.

Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da questo concilio.

Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col permesso di chi ne abbia l'autorità.

In questo caso, chi si allontana è tenuto a delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.

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