19 Luglio 1972

Il Sacro Ministero per la riconciliazione nella penitenza

Sarà certamente nota anche a voi la promulgazione di alcune « Norme pastorali circa l'assoluzione sacramentale generale », emanate, in data 16 giugno 1972, dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

Se ancora voi non ne aveste notizia, sarà bene che vi informiate in proposito, perché queste norme riguardano la disciplina del sacramento della penitenza, e interessano uno dei punti fondamentali della vita cristiana, la riconciliazione cioè di chi ha commesso il peccato sia con Dio mediante il ristabilimento ( o la riparazione ) dello stato di grazia, cioè della vita soprannaturale in colui che l'avesse perduta ( o debilitata ), sia con la Chiesa mediante la riammissione alla sua comunione, se, per disgrazia, la colpa commessa comportasse, totale o parziale, l'esclusione dalla viva inserzione nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa.

Come vedete, tocchiamo un punto essenziale e vitale della nostra relazione personale con l'ordinamento della nostra salvezza.

Di che cosa si tratta? Si tratta del sacramento della Penitenza, il quale comporta, per regola che deriva da Cristo, dalla Tradizione della Chiesa, dai Concilii ecumenici Lateranense IV ( anno 1215 ) e Tridentino ( Sess. XIV, c. 8 ), la Confessione.

E la Confessione esige un ministro, il sacerdote autorizzato ad ascoltarla, e a dare quindi l'assoluzione: dove i Sacerdoti mancano?

dove sono così pochi, o arrivano così di rado ( come nei territori di missione ), che non v'è modo, né tempo per l'esercizio normale di questo ministero?

Non si può supplire con un'assoluzione collettiva, senza la confessione delle singole persone?

Di più: non si è già introdotta in certi luoghi una così detta confessione comunitaria, cioè un rito penitenziale di un'assemblea di fedeli, ai quali, senza la confessione singola e auricolare, è data, a tutti insieme, l'assoluzione sacramentale?

La risposta data dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo molti studi e consultazioni, dopo avere bene cercato d'interpretare l'impegno derivante dalla misericordiosa volontà di Cristo, e dopo avere considerato con senso responsabile e con intelletto pastorale il vero vantaggio della Chiesa e dei singoli fedeli, non che il dovere e l'importanza del ministero sacerdotale, è questa.

Primo: rimane in vigore, anzi si richiama a puntuale osservanza sia da parte dei Sacerdoti, sia da parte dei fedeli ( tra cui i Sacerdoti stessi ), la norma del Concilio Tridentino: per avere l'assoluzione dei peccati mortali occorre, come finora, l'accusa personale.

La legge rimane.

Secondo: come già stabilito, in certi casi d'imminente pericolo di morte ( per esempio, incendio, naufragio, guerra … ), mancando il tempo per ascoltare le singole confessioni, « qualsiasi sacerdote ha la facoltà d'impartire l'assoluzione a più persone insieme ».

La necessità e l'urgenza prevalgono sulla norma consueta.

Terzo: « Oltre ai casi nei quali si tratta del pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che si sono solo genericamente confessati, ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, se ricorre una grave necessità, ossia quando, in considerazione del numero dei penitenti, non si hanno a disposizione dei confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un conveniente periodo di tempo, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale, o della santa Comunione.

Questo può avvenire soprattutto nelle terre di missione, ma anche in altri luoghi e presso gruppi di persone, ove risulti una simile necessità.

Ciò però non è lecito, qualora si possono avere dei confessori a disposizione, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può verificarsi, ad esempio, in occasione d'una grande festa, o d'un pellegrinaggio …

La celebrazione di tale rito deve essere completamente distinta dalla celebrazione della Santa Messa ».

Altre prescrizioni, che sarà bene conoscere e che saranno certamente e chiaramente divulgate, integrano questa nuova disciplina, che chiunque ha il senso della autentica vita pastorale cattolica saluterà con un duplice sentimento nel cuore.

Di ammirazione e di gaudio per la carità della Chiesa-madre, sollecita di dispensare quanto più largamente possibile i tesori della grazia; e di apprezzamento e di speranza per il richiamo all'importanza incomparabile del dramma sinistro del peccato nella vita dell'uomo, dramma a cui il lassismo moderno tende a togliere ogni gravità, e per la conferma autorevole e stimolante data al Popolo di Dio circa il ministero della penitenza esercitato mediante la Confessione.

Per il nostro tempo, tanto bisognoso di ridarsi una chiara e solida sensibilità morale, tanto avido di liberazione da ciò che più intimamente e più gravemente tiene prigioniero l'uomo, è certamente provvidenziale il fatto di questo richiamo all'attualità della grazia sacramentale della penitenza: se il peccato è schiavitù, è morte, il recupero della coscienza del peccato e il ricorso al rimedio divino della remissione del peccato, è tal cosa da essere riconsiderata e celebrata con l'interesse e l'entusiasmo che riserviamo agli avvenimenti maggiori della vita e della storia.

Diciamo a voi, confratelli nel Sacerdozio, chiamati ad essere i medici delle anime, i confidenti, i maestri, gli « psichiatri » della grazia, nell'esercizio estremamente fecondo, anche se tanto delicato e pesante, del ministero della Confessione.

E diciamo a voi tutti, fedeli figli della Chiesa, sia che ne abbiate la felice esperienza, sia che ne siate trattenuti da intimo orgoglio o da infondata pavidità.

Abbiate tutti l'ammirazione, la riverenza, la gratitudine, il desiderio di quel « ministero di riconciliazione » ( 2 Cor 5,18 ), ch'è veramente gaudio pasquale di risurrezione.

Con la nostra Benedizione Apostolica.