Carta delle Nazioni Unite

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Capitolo XVIII

Emendamenti

ART. 108

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

ART. 109

1. Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.

2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3. Se tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella Sessione dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

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