Carta delle Nazioni Unite  

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Capitolo XIX

Ratifica e firma

ART. 110

1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.

3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica della Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri Stati firmatari.

Un processo verbale del deposito delle ratifichesarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.

4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originati delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

ART. 111

Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque.

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