Carta sociale Europea

Indice

Parte II

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

Articolo 1 - Diritto al lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

1 a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

2 a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;

3 a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;

4 ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

1 a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia consentito dall'aumento della produttività e dagli altri fattori in gioco;

2 a prevedere giorni festivi retribuiti;

3 a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;

4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi hon possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;

5 a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione;

6 a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;

7 a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1 a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;

2 a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;

3 a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;

4 a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.

Articolo 4 - Diritto ad un'equa retribuzione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano:

1 a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;

2 a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;

3 a riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;

4 a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;

5 ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali.

L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

Articolo 5 - Diritti sindacali

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla.

La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sonno applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

1 a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;

2 a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;

3 a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro; e riconoscono:

4 il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

Articolo 7 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano:

1 a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;

2 a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;

3 a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione;

4 a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;

5 a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un adeguata indennità;

6 a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;

7 a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;

8 a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;

9 a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;

10 ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s'impegnano:

1 a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici;

2 a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo;

3 a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;

4 a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;

5 a vietare l'impiego di donne incinte o che hanno recentemente partorito o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.

Articolo 9 - Diritto all'orientamento professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in età scolastica, sia agli adulti.

Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano:

1 ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;

2 ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;

3 ad adottare o a favorire, come opportuno:

a) provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;

b) provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;

4 ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data;

5 ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:

a) riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;

b) concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;

c) inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;

d) garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

1 ad eliminare per, quanto possibile le cause di una salute deficitaria;

2 a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;

3 a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.

Articolo 12 - Diritto alla sicurezza sociale

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano:

1 a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;

2 a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;

3 ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;

4 a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

a) la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;

b) l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

1 ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;

2 ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;

3 a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;

4 ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Articolo 14 - Diritto ad usufruire di servizi sociali

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano:

1 ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale;

2 ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Articolo 15 - Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità

Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:

1 ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;

2 a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità.

Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;

3 a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica

Per realizzare le condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

Articolo 17 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica

Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti:

1 a) a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;

b) a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;

c) ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;

2 ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

Articolo 18 - Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti

Per assicurare l'effettivo esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti, le Parti s'impegnano:

1 ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;

2 a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;

3 a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri ; e riconoscono:

4 il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano:

1 a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

2 a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio, e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;

3 a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

4 a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

a) retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

c) abitazione;

5 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

6 ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

7 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;

8 a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume;

9 ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

10 ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;

11 a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;

12 a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

Articolo 20 - Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori:

a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale;

b) orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;

c) condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;

d) progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

Articolo 21 - Diritto all'informazione ed alla consultazione

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale:

a) di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potrà essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate; e

b) di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

Articolo 22 - Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:

a) alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;

b) alla protezione della salute e della sicurezza in seno all'impresa;

c) all'organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-culturali dell'impresa;

d) al controllo dell'osservanza della regolamentazione in queste materie.

Articolo 23 - Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

– a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

a) risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;

b) la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;

– a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò sia possibile, mediante:

a) la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;

b) le cure medico-sanitarie ed i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;

– a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Articolo 24 - Diritto ad una tutela in caso di licenziamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;

b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale.

Articolo 25 - Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti dei lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

Articolo 26 - Diritto alla dignità sul lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

2 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti.

Articolo 27 - Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari alle parità di opportunità e di trattamento e tra tali lavoratori e gli altri lavoratori, le Parti s'impegnano a:

1 prendere misure appropriate:

a) per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;

b) per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;

c) per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;

2 prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire del congedo parentale, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;

3 a garantire che le responsabilità familiari, non possano, in quanto tali, costituite un valido motivo di licenziamento.

Articolo 28 - Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito nell'impresa ed agevolazioni da concedere loro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti s'impegnano a garantire che, nell'impresa:

a) essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o dalle loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa;

b) essi usufruiscano di adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali prevalente nel paese nonché dei bisogni, dell'importanza e delle possibilità dell'impresa interessata.

Articolo 29 - Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

Articolo 30 - Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

a) a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie;

b) a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

Articolo 31 - Diritto all'abitazione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

1 a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;

2 a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;

3 a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

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