Carta sociale Europea

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Parte III

Articolo A - Impegni

1 Con riserva delle disposizioni dell'articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s'impegna:

a) a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale parte;

b) a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20;

c) a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatré paragrafi numerati.

2 Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.

3 Ciascuna delle Parti potrà in ogni successivo momento dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario generale che si considera vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in conformità con le norme del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali ulteriori impegni saranno considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e produrranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di notifica.

4 Ciascuna Parte disporrà di un sistema d'ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.

Articolo B - Legami con la Carta sociale europea ed il Protocollo addizionale del 1988

1 Nessuna Parte contraente della Carta sociale europea o Parte del Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare.

2 L'accettazione degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte interessata se quest'ultima Parte è vincolata dal primo dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.

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