Convenzione sullo statuto degli apolidi

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Capitolo IV Vantaggi sociali

Art. 20 Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali.

Art. 21 Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 22 Pubblica educazione

1. In materia di scuola primaria, gli Stati contraenti concedono agli apolidi lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione dalle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 23 Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, nella misura in cui tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

b) la sicurezza sociale ( le disposizioni legali in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali ), con riserva:

i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e diritti in corso d'acquisizione,

ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

3. Gli Stati contraenti estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o in corso d'acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari di siffatti accordi.

4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti dei possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

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