Convenzione sullo statuto degli apolidi

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Capitolo V Provvedimenti amministrativi

Art. 25 Assistenza amministrativa

1. Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniere, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede vigileranno che detta cooperazione gli sia concessa dalle proprie autorità.

2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle imposte ai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi.

5. Le disposizioni dei presente articolo non pregiudicano affatto gli articoli 27 e 28.

Art. 26 Libera circolazione

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 27 Documenti d'identità

Gli Stati contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio.

Art. 28 Titoli di viaggio

1. Gli Stati contraenti rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

Le disposizioni dell'allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli.

Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

Art. 29 Oneri fiscali

1. Gli Stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o d'importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si oppongono all'applicazione agli apolidi delle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità.

Art. 30 Trasferimento di averi

1. Ciascuno Stato contraente deve permettere agli apolidi, conformemente alle leggi e ai regolamenti del loro paese, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2. Ciascuno Stato contraente esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Art. 31 Espulsione

1. Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge.

L'apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a produrre prove a sua discolpa, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un'autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.

3. Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato per permettergli di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.

Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano opportune.

Art. 32 Naturalizzazione

Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi.

Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

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