Convenzione sullo statuto degli apolidi  

Indice

Allegato

Paragrafo 1

1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.

2. Questo titolo dev'essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev'essere la lingua inglese o francese.

3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d'adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.

Paragrafo 2

Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto.

Paragrafo 3

Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.

Paragrafo 5

La durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo.

Paragrafo 6

1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente l'autorità che l'ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità.

Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l'allestimento di un nuovo titolo.

2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.

3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest'ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del paese nel quale l'apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempreché un visto sia necessario.

Paragrafo 9

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.

2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere.

Paragrafo 10

Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell'articolo 28 della Convenzione, spetta all'autorità competente di detto territorio, alla quale l'apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.

Paragrafo 12

L'autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l'ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev'essere restituito al paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.

Paragrafo 13

1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all'articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l'ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo.

Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l'apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro.

2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.

Paragrafo 14

Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d'uscita.

Paragrafo 15

Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza.

Paragrafo 16

Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce ipso facto, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.

Indice