Convenzione NU sui diritti del mare

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Parte IX - Mari chiusi o semichiusi

Articolo 122

Definizione

Ai fini della presente Convenzione si intende per "mare chiuso o semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

Articolo 123

Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi

Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.

A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:

a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;

b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;

c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;

d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

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