Convenzione NU sui diritti del mare

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Parte X - Diritto di accesso al mare e dal mare degli Stati privi di litorale e libertà di transito

Articolo 124

Uso dei termini

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) per "Stato privo di litorale" si intende uno Stato che non ha coste marine;

b) per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito;

c) per "Traffico in transito" si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o più Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalità di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale;

d) per "mezzi di trasporto" si intende:

i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali;

ii) nel caso in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma.

2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.

Articolo 125

Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito

1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla libertà dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanità.

A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto.

2. Le condizioni e modalità per l'esercizio della libertà di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, subregionali o regionali.

3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranità sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.

Articolo 126

Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita

Alle disposizioni della presente Convenzione, così come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione più favorita.

Articolo 127

Diritti doganali, tasse ed altre spese

1. Il traffico in transito non è soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezione di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico.

2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.

Articolo 128

Zone franche ed altre strutture doganali

Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.

Articolo 129

Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto

Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla libertà di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.

Articolo 130

Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito

1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico per il traffico in transito.

2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficoltà, le autorità competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.

Articolo 131

Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi

Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.

Articolo 132

Concessione di più ampie agevolazioni di transito

La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono più ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente.

La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di più ampie agevolazioni di transito per il futuro.

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