Convenzione NU sui diritti del mare

Indice

Parte XIV - Sviluppo e trasferimento di tecnologia marina

Sezione I Disposizioni generali

Articolo 266

Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina

2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacità nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attività nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo.

3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.

Articolo 267

Protezione di interessi legittimi

Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell'articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.

Articolo 268

Obiettivi fondamentali

Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono:

a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati;

b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata;

c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per facilitare il trasferimento della tecnologia marina;

d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalità degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalità dei Paesi, tra questi, più arretrati;

e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.

Articolo 269

Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 268 gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di:

a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiede assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti né a creare né a sviluppare una propria capacità tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, né a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia;

b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli;

c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina;

d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e altri esperti;

e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.

Sezione II Cooperazione internazionale

1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacità al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli.

Articolo 270

Metodi e mezzi di cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina viene effettuata, per quanto è possibile e opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali già in essere pure attraverso programmi nuovi e ampliati, al fine di promuovere la ricerca scientifica marina e il trasferimento della relativa tecnologia, particolarmente in nuovi settori, e promuovere opportuni finanziamenti internazionali per la ricerca oceanica e la valorizzazione degli oceani.

Articolo 271

Direttive, criteri e norme

Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessità degli Stati in via di sviluppo.

Articolo 272

Coordinamento di programmi internazionali

Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attività, ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.

Articolo 273

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità

Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorità al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalità e all'Impresa, delle capacità pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attività nell'Area.

Articolo 274

Scopi dell'Autorità

Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorità assicura, in relazione alle attività nell'Area, che:

a) sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalità degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attività;

b) la documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo;

c) l'Autorità adotti disposizioni adeguate per facilitare l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte di Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalità, l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale;

d) gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.

Sezione III Centri nazionali e regionali di ricerca marina e tecnologica

Articolo 275

Creazione di centri nazionali

1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica nonchè il potenziamento di centri nazionali esistenti, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacità di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico.

2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalità e conoscenze pratiche, nonchè tecnici specializzati.

Articolo 276

Creazione di centri regionali

1. Gli Stati, coordinando il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorità e degli enti nazionali di riscerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina.

2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una più efficace realizzazione dei loro obiettivi.

Articolo 277

Funzioni dei centri regionali

Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro:

a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione geologica del fondo marino, prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione;

b) studi gestionali;

c) programmi di studio relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento;

d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali;

e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito della scienza e della tecnologia marina;

f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili;

g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche;

h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti;

i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.

Sezione IV Cooperazione tra organizzazioni internazionali

Articolo 278

Cooperazione tra organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte XIII adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilità in virtù della presente Parte.

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