Convenzione NU sui diritti del mare

Indice

Parte XV - Soluzione delle controversie

Sezione I Disposizioni generali

Articolo 279

Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici

Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all'articolo 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33, numero 1, della Carta.

Articolo 280

Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti

Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 281

Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti

1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tra le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura.

2. Se le parti hanno altresì concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.

Articolo 282

Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali

Se gli Stati contraenti che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, hanno concordato, nell'ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale od in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente Parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti.

Articolo 283

Obbligo degli scambi di vedute

1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici.

2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.

Articolo 284

Conciliazione

1. Uno Stato contraente, che è parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, può invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione.

2. Se l'invito è accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte può sottoporre la controversia a quella procedura.

3. Se l'invito non è accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso.

4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia è stata sottoposta a conciliazione, il procedimento può essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.

Articolo 285

Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte XI

La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte XI, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte.

Se un soggetto diverso da uno Stato contraente è parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.

Sezione II Procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti

Articolo 286

Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione

Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla Sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte od al tribunale competenti ai sensi della presente Sezione.

Articolo 287

Scelta della procedura

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione:

a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI;

b) la Corte internazionale di giustizia;

c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII;

d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.

2. Una dichiarazione effettuata ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, né è invalidata da tale obbligo.

3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che è parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII.

4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti.

6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca è stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti.

8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.

Articolo 288

Competenza

1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte. 2.

Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente Convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell'accordo.

3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare costituita conformemente all'Allegato VI ed qualsiasi altra camera o tribunale arbitrale di cui alla Parte XI, Sezione 5, sono competenti a conoscere di qualsiasi questione che sia loro sottoposta conformemente a tale Sezione.

4. Nel caso di una controversia relativa alla competenza di una corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione di quella corte o tribunale.

Articolo 289

Periti

In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione può, su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'appositi elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.

Articolo 290

Misure cautelari

1. Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per prescrivere i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva.

2. Le misure cautelari possono essere modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere.

3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunità di essere sentite.

4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia ed agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari.

5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione così esiga.

Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari.

6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.

Articolo 291

Accesso

1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti.

2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.

Articolo 292

Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio

1. Quando le autorità di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l'immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio dal fermo può essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo nel termine di 10 giorni dal momento del fermo, la questione può essere deferita ad una corte o ad un tribunale accettato conformemente all'articolo 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo, od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che le parti non convengano altrimenti.

2. L'istanza per il rilascio può essere presentata solo dallo Stato di bandiera od a suo nome.

3. La corte od il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il rilascio e conosce solo della questione del rilascio, senza pregiudizio per il merito di qualsiasi causa innanzi alle giurisdizioni interne competenti, intentata contro la nave, il suo proprietario od il suo equipaggio.

Le autorità dello Stato che ha proceduto al fermo restano competenti di rilasciare in qualunque momento la nave od il suo equipaggio.

4. Dal momento del deposito della cauzione o di altra garanzia finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale, le autorità dello Stato che ha effettuato il fermo si conformano prontamente alla decisione della corte o del tribunale in merito al rilascio della nave o del suo equipaggio.

Articolo 293

Diritto applicabile

1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione.

2. Il numero 1 non pregiudica la facoltà della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti così concordano.

Articolo 294

Procedimenti preliminari

1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all'articolo 297, decide, su domanda di una parte o, può decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso è prima facie fondato.

Se la corte od il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o che esso è prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda.

2. Al momento della ricezione della domanda, la corte od il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1. 3.

Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.

Articolo 295

Esaurimento dei ricorsi interni

Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.

Articolo 296

Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni

1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte le parti della controversia.

2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per le parti e rispetto a quella specifica controversia.

Sezione III Limiti ed eccezioni all'applicabilità della Sezione II

Articolo 297

Limiti applicabilità della Sezione II

1. Le controversie relative all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione con riferimento all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani o della sua giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione, sono sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi:

a) quando si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alle libertà e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini, oppure con riferimento ad altre utilizzazioni del mare internazionalmente lecite, specificate nell'articolo 58;

b) quando si è affermato che uno Stato nell'esercizio delle libertà, dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione ed alle altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione; o

c) quando si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla presente Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla presente Convenzione.

2. a) le controversie relative alla interpretazione od alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla ricerca scientifica marina sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non è obbligato ad accettare la sottoposizione, a tale procedura di soluzione, delle controversie derivanti:

i) dall'esercizio da parte dello Stato costiero di un diritto o di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o

ii) da una decisione dello Stato costiero di ordinare la sospensione o la cessazione di un progetto di ricerca conformemente all'articolo 253.

b) Una controversia derivante dall'affermazione, da parte dello Stato che effettua la ricerca, che, in relazione ad uno specifico progetto di ricerca, lo Stato costiero non sta esercitando i suoi diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile con la presente Convenzione, è sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte, alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, sezione 2, fatto salvo che la commissione di conciliazione non deve sindacare né l'esercizio da parte dello Stato costiero del suo potere discrezionale di designare delle zone specifiche come previsto all'articolo 246, numero 6, né l'esercizio del suo potere discrezionale di rifiutare il consenso conformemente all'articolo 246, numero 5.

3. a) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla pesca sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non è obbligato ad accettare la sottoposizione a tale procedura di soluzione, di qualsiasi controversia relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella zona economica esclusiva ovvero relativa al loro esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare il volume ammissibile delle catture, la sua capacità di pesca, e la ripartizione delle eccedenze tra altri Stati, e le modalità e condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla conservazione e gestione.

b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il ricorso alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia è sottoposta alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, ove si sia affermato che:

i) lo Stato costiero è manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva;

ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacità di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato è interessato a pescare; o

iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalità e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere.

c) In nessun caso la commissione di conciliazione sostituisce il suo potere discrezionale a quello dello Stato costiero.

d) Il rapporto della commissione di conciliazione è trasmesso alle organizzazioni internazionali competenti.

e) Nel negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e 70, gli Stati contraenti, salvo essi non abbiano diversamente concordato, includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad adottare per minimizzare la possibilità di divergenze sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, o sulla procedura da seguire ove nonostante tutto si manifesti una divergenza.

Articolo 298

Eccezioni facoltative all'applicabilità della Sezione II

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, od in qualunque altro momento successivo, uno Stato può, senza che ciò pregiudichi gli obblighi derivanti dalla Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o più delle procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente ad una o più delle seguenti categorie di controversie:

a) i) le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici, purchè uno Stato che ha effettuato tale dichiarazione accetti, qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e ove non sia stato raggiunto alcun accordo entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra le parti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, la sottoposizione della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; ed inoltre purchè non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranità o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare;

ii) dopo che la commissione di conciliazione ha presentato il suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si fonda, le parti negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati non conducono ad un accordo, le parti sottopongono, di comune accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla Sezione 2, salvo che le parti non si accordino diversamente;

iii) la presente lettera non si applica ad alcuna delle controversie sulle delimitazioni marine, definitivamente risolte mediante un accordo tra le parti, né ad alcuna di quelle controversie che devono essere risolte conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale vincolante le parti;

b) le controversie concernenti le attività militari, incluse le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientrati nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3;

c) le controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione.

2. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, può in qualunque momento ritirarla o convenire di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una qualsiasi delle procedure di soluzione previste nella presente Convenzione.

3. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, non ha diritto a sottoporre una controversia rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad alcuna delle procedure di cui alla presente Convenzione senza il consenso dello Stato contraente con cui è in controversia.

4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, a), ogni altro Stato contraente può sottoporre una qualsiasi controversia che rientri in una delle categorie escluse, contro lo Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione.

5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte o ad un tribunale conformemente al presente articolo, salvo che le parti non si accordino diversamente.

6. Le dichiarazioni e le comunicazioni di ritiro delle dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette le relative copie agli Stati contraenti.

Articolo 299

Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura

1. Una controversia esclusa ai sensi dell'articolo 297 od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all'articolo 298, dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, può essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia.

2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.

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