Convenzione NU sui diritti del mare

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Parte XVI - Disposizioni generali

Articolo 300

Buona fede e abuso di diritto

Gli Stati contraenti devono adempire in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.

Articolo 301

Usi pacifici dei mari

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si attengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i princìpi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 302

Divulgazione delle informazioni

Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento dei suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.

Articolo 303

Oggetti archeologici e storici scoperti in mare

1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.

2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.

4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico.

Articolo 304

Responsabilità in caso di danni

Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilità per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilità internazionale.

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