I Convenzione di Ginevra

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Capitolo IV. - Personale

Art. 24

Il personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari nonché i cappellani destinati alle forze armate saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.

Art. 25

I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch'essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani.

Art. 26

Sono parificati al personale indicato nell'art. 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.

Ogni Alta Parte contraente notificherà all'altra, sia in tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.

Art. 27

Una società riconosciuta da un paese neutrale potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte in conflitto soltanto col previo consenso del proprio Governo e l'autorizzazione della stessa Parte in conflitto.

Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte in conflitto.

Il governo neutrale notificherà questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta.

La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso sarà obbligata. prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria.

Questo concorso non dovrà in nessuna circostanza, essere considerato come un'ingerenza nel conflitto.

I membri del personale indicato nel primo comma dovranno essere debitamente muniti dei documenti d'identità previsti dall'art. 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono.

Art. 28

Il personale designato negli articoli 24 e 26 se cade in potere della parte avversaria, sarà trattenuto soltanto nella misura in cui l'esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra.

I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra.

Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 + relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono.

Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:

a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo.

L'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;

b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto.

A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa l'equiparazione dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'art. 26.

Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo.

Queste accorderanno loro tutte le agevolazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;

c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria e religiosa.

Durante le ostilità, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.

Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.

Art. 29

Il personale indicato nell'art. 25, caduto in potere del nemico sarà considerato come prigioniero di guerra ma sarà adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.

Art. 30

I membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in virtù delle disposizioni dell'art. 28, saranno rinviati alla parte in conflitto cui appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.

Nell'attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra.

Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto cui appartengono.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro proprietà.

Art. 31

La scelta del personale il cui rinvio alla Parte in conflitto è previsto in conformità dell'art. 30 sarà fatta senza tener conto di qualsiasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l'ordine cronologico della cattura e dello stato di salute.

Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri nonché la sua ripartizione nei campi.

Art. 32

Le persone designate nell'art. 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della parte avversaria.

Salvo accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.

Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto al cui servizio si trovavano.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli istrumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà.

Le Parti in conflitto assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale corrispondente del proprio esercito.

Il vitto sarà in ogni modo sufficiente in quantità, qualità e varietà per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute.

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