I Convenzione di Ginevra

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Capitolo III. - Formazioni e stabilimenti sanitari

Art. 19

Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle parti in conflitto.

Qualora cadessero nelle mani della Parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza catturante non avrà provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni.

Le Autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.

Art. 20

Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attaccate da terra.

Art. 21

La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico.

Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale é fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Art. 22

Non saranno considerate come condizioni idonee a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'art. 19:

I) il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;

J) il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento siano protetti da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;

K) il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al sevizio competente;

L) il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante;

M) il fatto che l'attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili.

Art. 23

Le Alte Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, nonché il personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e località e di curare le persone che vi si troveranno concentrate.

Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite.

Esse potranno, a questo scopo, adottare le disposizioni previste dal progetto di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modifiche che ritenessero necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sanitarie.

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