I Convenzione di Ginevra

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Capitolo VI. - Trasporti sanitari

Art. 35

I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili.

Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte in conflitto che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch'essi contengono.

Il personale civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto internazionale.

Art. 36

Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati, nonché per il trasporto del personale e del materiale sanitari, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate.

Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali.

Saranno provvisti di ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa fra le Parti in conflitto sia all'inizio, sia durante le ostilità.

Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito.

Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare.

Nel caso di un atterraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.

Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico i feriti e i malati, nonché l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra.

Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti.

Art. 37

Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo.

Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di questi e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare.

Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le Parti in conflitto e le potenze neutrali interessate.

Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni e restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio.

Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uguale a tutte le Parti in conflitto.

I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale in territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra.

Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono.

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