II Convenzione di Ginevra

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Capitolo VII. - Esecuzione della Convenzione

Art. 46

Ogni Parte in conflino dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione.

Art. 47

Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, dei naufraghi, del personale, delle navi o dei materiali protetti dalla Convenzione.

Art. 48

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Art. 49

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonchè le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

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