II Convenzione di Ginevra

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Capitolo VI. - Segno distintivo

Art. 41

Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema della croce rossa su fondo bianco figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario.

Tuttavia, per i Paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammessi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 42

Il personale indicato negli articoli 36 e 37, porterà fissato al braccio sinistro un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare.

Questo personale sarà munito, oltre che della targhetta di identità prevista dall'art. 19, di una speciale carta d'identità con il segno distintivo.

Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile.

Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome ed i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato.

Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione.

La carta sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue.

Porterà il bollo a secco dell'autorità militare.

La carta d'identita dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Parti contraenti.

Le Parti in confitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione.

Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano.

Ogni carta d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine.

Il personale sopra indicato, non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, nè della sua carta di identità, nè del diritto di portare il suo bracciale.

In caso di perdita, avrà il diritto di ottenere i duplicati della carta di identità e la sostituzione dei segni distintivi.

Art. 43

Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si distingueranno nel modo seguente:

a) tutte le loro superfici esterne saranno bianche;

b) una o più croci di colore rosso scuro, più grandi che sia possibile, saranno dipinte da ogni lato dello scafo come pure sulle superfici orizzontali, in modo da assicurare la migliore visibilità dall'aria e dal mare.

Tutte le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la bandiera della Parte in conflitto sotto la cui direzione si sono poste.

Una bandiera bianca con la croce rossa dovrà sventolare sull'albero maestro, il più alto possibile.

Le imbarcazioni di salvataggio delle navi ospedale, le imbarcazioni di salvataggio costiere e tutte le piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanità saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro nettamente visibili; in modo generale, i mezzi d'identificazione sopra stabiliti per le navi ospedale saranno loro applicabili.

Le navi e le imbarcazioni sopra indicate, che vogliono assicurarsi di notte e in tempo di visibilità ridotta la protezione alla quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte in conflitto nel cui potere si trovano, prendere le misure necessarie per rendere sufficientemente visibili la loro pitturazione e i loro emblemi distintivi.

Le navi ospedale che, in virtù dell'art. 31, sono trattenute provvisoriamente dal nemico, dovranno ammainare la bandiera della Parte in conflitto al servizio della quale si trovavano o di cui hanno accettato la direzione.

Le imbarcazioni di salvataggio costiere, se continuano con il consenso della Potenza occupante ad operare da una base occupata, potranno essere autorizzate a continuare ad alzare i propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa, quando siano lontane dalla loro base, purchè ne sia stata fatta previa notifica a tutte le parti in conflitto interessate.

Tutte le disposizioni del presente articolo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano parimenti agli altri emblemi indicati nell'art. 41.

Le Parti in conflitto dovranno, in qualsiasi momento, sforzarsi di conchiudere accordi per utilizzare i più moderni metodi a loro disposizione allo scopo di facilitare l'identificazione delle navi e imbarcazioni indicate nel presente articolo.

Art. 44

I segni distintivi previsti dall'art. 43 potranno essere usati sia in tempo di pace che in tempo di guerra, soltanto per designare o proteggere le navi che vi sono indicate, con riserva dei casi che fossero previsti da un'altra Convenzione internazionale o mediante accordo tra tutte le Parti in conflitto interessate.

Art. 45

Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'art. 43.

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