III Convenzione di Ginevra

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III. Azioni giudiziarie

Art. 99 Nessun prigioniero di guerra potrà essere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso dalla legislazione della Potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto è stato commesso.

Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi e senza essere stato assistito da un difensore qualificato.

Art. 100 I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al più presto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in virtù della legislazione della Potenza detentrice.

Nessuna infrazione potrà, in seguito, essere resa passibile della pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.

La pena di morte non potrà essere pronunciata contro un prigioniero che se l'attenzione del tribunale è stata, in conformità dell'articolo 87, secondo capoverso, specialmente richiamata sul fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volontà.

Art. 101 Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra, la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista dall'articolo 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indicato.

Art. 102 Una sentenza non potrà essere validamente pronunciata contro un prigioniero di guerra se non dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedura previsti per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice e se, inoltre, sono state osservate le disposizioni del presente capitolo.

Art. 103 Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta il più rapidamente che lo permettano le circostanze e in modo che il processo possa aver luogo al più presto possibile.

Nessun prigioniero di guerra sarà mantenuto in detenzione preventiva, a meno che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe, o che l'esiga l'interesse della sicurezza nazionale.

Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi.

La durata della detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sarà dedotta da quella della pena privativa della libertà personale alla quale sarà stato condannato; ne sarà d'altronde tenuto conto al momento di fissare la pena.

Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo.

Art. 104 In tutti i casi in cui la Potenza detentrice avrà deciso di aprire un'azione giudiziaria contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la Potenza protettrice appena lo potrà, ed in ogni caso almeno tre settimane prima dell'inizio dei dibattimenti.

Questo termine di tre settimane decorrerà soltanto a contare dal momento in cui detto avviso sarà giunto alla Potenza protettrice, all'indirizzo precedentemente indicato da quest'ultima alla Potenza detentrice.

Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti:

Cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di matricola, sua data di nascita, e, se è il caso, sua professione;
Luogo d'internamento o di detenzione;
Specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni legali applicabili;
Indicazione del tribunale che giudicherà nella causa, come pure quella della data e del luogo previsti per l'apertura dei dibattimenti.

La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrice alla persona di fiducia del prigioniero di guerra.

Se, all'apertura dei dibattimenti, non è fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbiano ricevuto l'avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell'apertura dei dibattimenti, questi non potranno aver luogo e saranno rinviati.

Art. 105 Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere assistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente.

Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice.

In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurerà un difensore; essa disporrà almeno di una settimana a questo scopo.

A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrice le trasmetterà un elenco di persone qualificate per sostenere la difesa.

Nel caso in cui nè il prigioniero di guerra nè la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la Potenza detentrice designerà d'ufficio un avvocato qualificato per difendere l'imputato.

Per preparare la difesa dell'imputato, il difensore disporrà almeno di un termine di due settimane prima dell'apertura del processo, nonchè delle agevolezze necessarie; in particolare, potrà visitare liberamente l'imputato e intrattenersi con lui senza testimoni.

Potrà intrattenersi con tutti i testimoni a difesa, compresi prigionieri di guerra.

Fruirà di queste facilitazioni sino allo spirare dei termini di ricorso.

Al prigioniero di guerra imputato sarà comunicato, abbastanza presto prima dell'apertura del processo, in una lingua che comprenda, l'atto d'accusa, come pure gli atti che sono, di regola, comunicati all'imputato in virtù delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrice.

La stessa comunicazione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore.

I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere ai dibattimenti, salvo se questi dovessero, in via eccezionale, aver luogo a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrice dovrà in tal caso informarne la Potenza protettrice.

Art. 106 Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti.

Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonchè dei termini prescritti per esercitarli.

Art. 107 Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra sarà immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, nella forma di una comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione.

Tale comunicazione sarà fatta parimente alla persona di fiducia interessata.

Sarà fatta altresì al prigioniero di guerra, e in una lingua ch'egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua presenza.

La potenza detentrice comunicherà inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso.

D'altro lato, in caso di condanna divenuta definitiva e, trattandosi della pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrice trasmetterà il più presto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente:

Il testo esatto della sentenza;
Un rapporto riasssuntivo su l'istruttoria e i dibattimanti, che sottolinei, in particolare, gli elementi dell'accusa e della difesa;
L'indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena.

Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all'indirizzo che essa avrà indicato precedentemente alla Potenza detentrice.

Art. 108 Le pene pronunciate nei confronti di prigionieri di guerra in virtù di sentenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni che per i membri delle forze armate della Potenza detentrice.

Queste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell'igiene e dell'umanità.

Le prigioniere di guerra, nei confronti delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne.

I prigionieri di guerra condannati ad una pena privativa della libertà personale resteranno, in ogni caso, al beneficio delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione.

Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza, a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto all'aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonchè l'assistenza spirituale che potessero desiderare.

Le punizioni che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell'articolo 87, terzo capoverso.

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