IV Convenzione di Ginevra

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Sezione IV - Norme concernenti il trattamento degli internati

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 79

Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in conformità degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.

Art. 80

Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati.

Art. 81

Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente ad loro sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richiede.

Nessuna deduzione sarà fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennità, dai salari o dai crediti degli internati.

La Potenza detentrice dovrà provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli internati, semprechè esse siano senza mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.

Art. 82

La Potenza detentrice raggrupperà per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalità, la loro lingua e le loro usanze.

Gli internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversità di lingua.

Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessità del lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea.

Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertà senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro.

I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile, riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia.

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