IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo XII - Liberazione, rimpatrio e ospedalizzazione in paese neutrale

Art. 132

Ogni persona internata sarà liberata dalla Potenza detentrice quando non esisteranno più le cause che ne hanno motivato i'internamento.

Le Parti in conflitto si sforzeranno inoltre di conchiudere, durante le ostilità, degli accordi per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo di domicilio e l'ospedalizzazione in paese neutrale di talune categorie d'internati, e specialmente dei fanciulli, delle donne incinte e delle madri con bambini lattanti e in tenera età, dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga cattività.

Art. 133

L'internamento cesserà al più presto possibile dopo la fine delle ostilità.

Tuttavia, gli internati sul territorio di una Parte in conflitto, che si trovassero sotto procedimento penale per infrazioni che non siano esclusivamente passibili di pena disciplinare, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, sino ad espiazione della pena.

Altrettanto sarà di coloro che sono stati condannati precedentemente ad una pena privativa della libertà personale.

Dopo la fine delle ostilità o dell'occupazione del territorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la Potenza detentrice e le Potenze interessate, delle Commissioni incaricate di rintracciare gli internati dispersi.

Art. 134

Le Alti Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilità o dell'occupazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di facilitarne il rimpatrio.

Art. 135

La Potenza detentrice assumerà le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento o, se li aveva arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per permettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di partenza.

Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di dimorare sul suo territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagherà le spese del suo rimpatrio.

Se l'internato preferisce però ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilità, o per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non é tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio.

La Potenza detentrice non sarà tenuta a pagare le spese di rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua propria richiesta.

Se gli internati sono trasferiti in conformità dell'art. 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno d'accordo sulla quota delle spese che dovrà essere assunta da ciascuna di esse.

Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere conchiusi tra le parti in conflitto a proposito dello scambio e del rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.

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