IV Convenzione di Ginevra

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Titolo IV - Esecuzione della Convenzione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 142

Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse le persone protette.

Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone protette, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi entro i luoghi d'internamento.

Le società o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere internazionale.

La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutte le persone protette.

La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.

Art. 143

I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano persone protette, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro.

Essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone protette e potranno intrattenersi con queste senza testimoni, ove occorra per il tramite di un interprete.

Tali visite potranno essere proibite soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea.

La loro frequenza e durata non potranno essere limitate.

Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare.

La Potenza detentrice e occupante, la Potenza protettrice e, se se è il caso, la Potenza d'origine delle persone da visitare, potranno mettersi d'accordo perchè compatrioti degli internati siano ammessi a partecipare alle visite.

I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative.

La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza alle cui autorità sono soggetti i territori dove essi devono spiegare la loro attività.

Art. 144

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi siano conosciuti da tutta la popolazione.

Le autorità civili, militari, di polizia o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti delle persone protette, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni.

Art. 145

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonchè le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

Art. 146

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.

Ogni parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l'ordine di commettere una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali.

Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purchè quessta parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Art. 147

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione:

l'omicidio intenzionale,

la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici,

il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute,

la deportazione o il trasferimento illegali,

la detenzione illegale,

il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica,

o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione,

la presa di ostaggi,

la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Art. 148

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, nè esonerare un'altra parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 149

A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

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