Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ( FAO )

Adottato a Quebec il 16 ottobre 1945

Approvato dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1946

Strumento d'accettazione depositato dalla Svizzera il 19 febbraio 1947

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1947

( Stato 3 giugno 2010 )

Preambolo

Gli Stati aderenti al presente Statuto, decisi a promuovere il comune benessere con un'azione separata e collettiva tendente:

ad accrescere il livello di nutrizione e il tenore di vita dei popoli sotto le loro rispettive giurisdizioni;

a migliorare il rendimento della produzione e l'efficacia della distribuzione di tutti i prodotti alimentari ed agricoli;

a migliorare la condizione delle popolazioni rurali;

e così a contribuire all'espansione dell'economia mondiale e a liberare l'umanità dalla fame;

con il presente atto istituiscono l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, detta qui di seguito « Organizzazione », attraverso la quale i Membri si informeranno reciprocamente delle misure prese e dei progressi compiuti nei campi d'azione predetti.

Art. I - Funzioni dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione raccoglie, analizza, interpreta e diffonde notizie relative alla nutrizione, all'alimentazione e all'agricoltura.

Nel presente Statuto il termine « agricoltura » comprende le peschiere, i prodotti marini, le foreste e i prodotti greggi dello sfruttamento forestale.

2. L'Organizzazione promuove e all'occorrenza raccomanda azioni nazionali e internazionali vertenti su:

a) la ricerca scientifica, tecnologica, sociale e economica in materia di nutrizione, alimentazione e agricoltura;

b) il miglioramento dell'insegnamento e dell'amministrazione in materia di nutrizione, alimentazione e agricoltura e la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche nel campo della nutrizione e dell'agricoltura;

c) la conservazione delle risorse naturali e l'attuazione di metodi perfezionati di produzione agricola;

d) il perfezionamento delle tecniche di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti alimentari ed agricoli;

e) l'istituzione di soddisfacenti sistemi di credito agricolo a livello nazionale e internazionale;

f) l'adozione di una politica internazionale per quanto concerne gli accordi sui prodotti agricoli.

3. L'Organizzazione ha inoltre le seguenti funzioni:

a) fornire ai governi l'assistenza tecnica da essi richiesta;

b) organizzare, in cooperazione con i governi interessati, le missioni necessarie per aiutarli ad eseguire gli obblighi sorti dall'adesione alle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e al presente Statuto;

c) e in linea generale, prendere ogni misura voluta per conseguire gli scopi dell'Organizzazione quali definiti nel Preambolo.

Art. II - Membri e Membri associati

1. Sono Membri d'origine dell'Organizzazione gli Stati enumerati nell'Allegato I che hanno accettato il presente Statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI.

2. La Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi e riservata la presenza della maggioranza degli Stati Membri dell'Organizzazione, può decidere di ammettere come Membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato che abbia presentato una domanda d'ammissione corredata di uno strumento ufficiale attestante ch'esso accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto in vigore al momento dell'ammissione.

3. La Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi e riservata la presenza della maggioranza degli Stati Membri dell'Organizzazione, può decidere di ammettere come membro dell'Organizzazione qualsiasi organizzazione regionale d'integrazione economica conforme ai criteri fissati nel paragrafo 4 del presente articolo, che abbia presentato una domanda d'ammissione corredata di uno strumento ufficiale attestante ch'essa accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto in vigore al momento dell'ammissione.

Riservate le disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo, tutti i riferimenti agli Stati Membri fatti nel presente Statuto si applicano parimenti a tutte le Organizzazioni Membri, salvo disposizioni contrarie.

4. Per poter chiedere la propria ammissione all'Organizzazione in qualità di membro secondo il paragrafo 3 del presente articolo, l'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, la maggioranza dei quali partecipi dell'Organizzazione, e deve possedere competenze che i suoi Stati Membri le hanno trasferito per tutta una serie di questioni di competenza dell'Organizzazione, compreso il potere di prendere decisioni su questioni vincolanti i suoi Stati Membri.

5. L'organizzazione regionale d'integrazione economica che deposita una domanda di ammissione all'Organizzazione presenta, contemporaneamente, una dichiarazione di competenza che precisa le questioni per le quali i suoi Stati Membri le hanno trasferito la competenza.

6. Gli Stati Membri dell'Organizzazione Membro continuano a conservare le loro competenze in tutte le questioni per le quali i trasferimenti di competenze non sono stati specificatamente dichiarati o notificati all'Organizzazione.

7. Ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze tra l'Organizzazione Membro e i suoi Stati Membri è notificata dall'Organizzazione Membro o dai suoi Stati Membri al Direttore generale, che trasmette l'informazione agli altri Stati Membri dell'Organizzazione.

8. L'Organizzazione Membro esercita i diritti collegati alla sua qualità di membro a turno con i suoi Stati Membri partecipi dell'Organizzazione, conformemente alle regole fissate dalla Conferenza ed entro i rispettivi settori di competenza.

9. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo, l'Organizzazione Membro può partecipare, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, a tutte le riunioni dell'Organizzazione comprese le riunioni del Consiglio o di un altro organo diverso da quello a composizione ristretta menzionato qui sotto, alle quali uno qualunque degli Stati membri è abilitato a partecipare.

L'Organizzazione Membro non può essere né eletta né nominata in questi organi e nemmeno negli organi istituiti congiuntamente ad altre organizzazioni.

L'Organizzazione Membro non ha il diritto di partecipare agli organi a composizione ristretta specificati nei regolamenti adottati dalla Conferenza.

10. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente Statuto o nelle regole adottate dalla Conferenza e nonostante l'articolo III paragrafo 4, per le questioni di sua competenza l'Organizzazione Membro può disporre, in tutte le riunioni dell'Organizzazione alla quale è abilitata a partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri abilitati a votare in detta riunione.

Quando l'Organizzazione Membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non esercitano il loro e viceversa.

11. La Conferenza, riservate le condizione di maggioranza e di quorum di cui al paragrafo precedente, può ammettere come Membro associato all'Organizzazione qualsiasi territorio o gruppo di territori non responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, a domanda fatta in nome di questo territorio o gruppo di territori dallo Stato Membro o dall'autorità responsabile della condotta delle costui relazioni internazionali.

Lo Stato Membro o l'autorità di cui si tratta deposita uno strumento ufficiale attestante che il Membro associato di cui si chiede l'ammissione accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto in vigore al momento dell'ammissione e la responsabilità di garantire, per quanto lo concerne, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo VIII, dei paragrafi 1 e 2 dell'Articolo XVI e dei paragrafi 2 e 3 dell'Articolo XVIII del presente Statuto.

12. La natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi dei Membri associati sono definite nei pertinenti articoli del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Organizzazione.

13. Gli Stati Membri e i Membri associati acquisiscono la qualità di Membro o di Membro associato a contare dal giorno in cui la Conferenza ha approvato la loro domanda d'ammissione.

Art. III - Conferenza

1. L'Organizzazione comprende una Conferenza in cui i Membri e i Membri associati sono rappresentati da un delegato ciascuno.

I Membri associati partecipano alle deliberazioni della Conferenza ma non possono esplicarvi funzioni e votare.

2. Ciascuno Stato Membro o Membro associato può inoltre far accompagnare il proprio delegato da supplenti, aggiunti e consulenti.

La Conferenza stabilisce a quali condizioni questi supplenti, aggiunti e consulenti partecipano ai dibattiti; tuttavia, questa partecipazione non implica il diritto di voto, salvo nel caso in cui un supplente, aggiunto o consulente sostituisca il delegato.

3. Nessun delegato può rappresentare più di uno Stato Membro o Membro associato.

4. Ciascuno Stato Membro dispone soltanto di un voto.

Lo Stato Membro in mora con il pagamento del suo contributo all'Organizzazione non può partecipare alle votazioni della Conferenza se l'ammontare dei suoi arretrati raggiunge o supera il contributo da esso dovuto per i due precedenti anni civili.

La Conferenza può nondimeno autorizzarlo a votare se accerta che il mancato pagamento è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

5. La Conferenza può invitare le organizzazioni internazionale che operano nei campi connessi a quelli dell'Organizzazione a farsi rappresentare alle sue sessioni, alle condizioni da lei stabilite.

I rappresentanti di queste organizzazioni non hanno diritto di voto.

6. La Conferenza si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria.

Tuttavia, essa può riunirsi in sessione straordinaria:

a) se, in una qualsiasi sessione ordinaria, decide alla maggioranza dei voti emessi di riunirsi l'anno seguente;

b) se il Consiglio ne dà istruzione al Direttore generale, o se un terzo almeno degli Stati Membri ne fa domanda.

7. La Conferenza elegge il proprio ufficio.

8. Salvo disposizione contraria stipulata nel presente Statuto o nei regolamenti da essa emanati, la Conferenza decide alla maggioranza dei voti emessi.

Art. IV - unzioni della Conferenza

1. La Conferenza decreta la politica generale e approva il bilancio dell'Organizzazione; essa esercita gli altri poteri conferitile dal presente Statuto.

2. La Conferenza emana il Regolamento interno e il Regolamento finanziario dell'Organizzazione.

3. La Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi, può, per esame e attuazione a livello nazionale, fare raccomandazioni agli Stati Membri e ai Membri associati sui problemi inerenti all'alimentazione e all'agricoltura.

4. La Conferenza può fare raccomandazioni a qualsiasi organizzazione internazionale su problemi connessi con gli scopi dell'Organizzazione.

5. La Conferenza può rivenire su qualsiasi decisione emanata dal Consiglio, o dalle commissioni o comitati della Conferenza o del Consiglio, o dagli organi sussidiari di queste commissioni o comitati.

Art. V - Consiglio dell'Organizzazione

1. La Conferenza elegge il Consiglio dell'Organizzazione.

Il Consiglio si compone di quarantanove Stati Membri che vi delegano un rappresentante ciascuno e dispongono di un solo voto ciascuno.

Ogni Membro del Consiglio può inoltre far accompagnare il suo rappresentante da supplenti, aggiunti e consulenti.

Il Consiglio stabilisce a quali condizioni i supplenti, aggiunti e consulenti partecipano ai dibattiti; tuttavia, questa partecipazione non implica il diritto di voto, salvo nel caso in cui un supplente, aggiunto o consulente sostituisca il rappresentante.

Nessun rappresentante può rappresentare più d'un Membro del Consiglio.

Le norme concernenti la durata e le altre condizioni d'esercizio del mandato dei Membri del Consiglio sono stabilite dalla Conferenza.

2. La Conferenza nomina inoltre un Presidente del Consiglio, indipendente.

3. Il Consiglio ha i poteri delegatigli dalla Conferenza; tuttavia, questa delega non si estende ai poteri enunciati nei paragrafi 2 e 3 dell'Articolo II, nell'Articolo IV, nel paragrafo 1 dell'Articolo VII, nell'Articolo XII, nel paragrafo 4 dell'Articolo XIII, nei paragrafi 1 e 6 dell'Articolo XIV e nell'Articolo XX del presente Statuto.

4. Il Consiglio nomina i membri del suo Ufficio, tranne il Presidente, e, riservate le decisioni della Conferenza, emana il proprio Regolamento interno.

5. Salvo disposizione contraria stipulata nel presente Statuto o nei regolamenti stabiliti dalla Conferenza o dal Consiglio, questo decide alla maggioranza dei voti emessi.

6. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il Consiglio è assistito

da un Comitato del programma,

da un Comitato finanziario,

da un Comitato delle questioni costituzionali e giuridiche,

da un Comitato dei prodotti,

da un Comitato delle peschiere,

da un Comitato delle foreste,

da un Comitato dell'agricoltura e

da un Comitato della sicurezza alimentare mondiale.

Questi comitati rendono conto al Consiglio.

La loro composizione e il loro mandato sono determinati da norme emanate dalla Conferenza.

Art. VI - Commissioni, comitati, conferenze, gruppi di lavoro e consultazioni

1. La Conferenza o il Consiglio possono istituire commissioni aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati, o commissioni regionali aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati i cui territori sono interamente o parzialmente situati in una o più regioni; questi organismi sono incaricati di esprimersi sull'elaborazione e attuazione delle politiche e di coordinare questa attuazione.

La Conferenza o il Consiglio possono anche istituire, insieme con altre organizzazioni intergovernative, commissioni miste aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati dell'Organizzazione e delle altre organizzazioni interessate, o commissioni regionali miste, aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati dell'Organizzazione e delle altre organizzazioni interessate, i cui territori sono interamente o parzialmente situati nella regione considerata.

2. La Conferenza, il Consiglio o, nell'ambito di un'autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale possono istituire comitati e gruppi di lavoro incaricati di procedere a studi e redigere rapporti su qualsiasi problema connesso con gli scopi dell'Organizzazione.

Questi comitati e gruppi di lavoro si compongono sia di Stati Membri e Membri associati scelti, sia di individui designati a titolo personale per la loro competenza tecnica particolare.

La Conferenza, il Consiglio o, nell'ambito di un'autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale possono anche istituire, insieme con altre organizzazioni intergovernative, comitati e gruppi di lavoro misti composti sia di Stati Membri e Membri associati dell'Organizzazione e delle altre organizzazioni interessate, sia di individui designati a titolo personale.

Gli Stati Membri e i Membri associati scelti sono designati, per quanto concerne l'Organizzazione, sia dalla Conferenza o dal Consiglio, sia dal Direttore generale se la Conferenza o il Consiglio decidano in tal modo.

Gli individui nominati a titolo personale sono designati, per quanto concerne l'Organizzazione, sia dalla Conferenza, dal Consiglio, dagli Stati Membri o dai Membri associati scelti, sia dal Direttore generale, secondo la decisione della Conferenza o del Consiglio.

3. La Conferenza, il Consiglio o, nell'ambito di un'autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale, determinano in ogni singolo caso il mandato delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavorio istituiti, secondo i casi, dalla Conferenza, dal Consiglio o dal Direttore generale, come anche le modalità dei loro referti.

Le commissioni e i comitati possono emanare un proprio regolamento interno e pertinenti modificazioni che entrano in vigore appena approvati dal Direttore generale.

Il mandato delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro misti, istituiti insieme con altre organizzazioni intergovernative, com'anche le modalità dei loro referti sono determinati d'intesa con le altre organizzazioni interessate.

4. Il Direttore generale, consultati gli Stati Membri, i Membri associati e le commissioni nazionali di collegamento con la FAO, può allestire elenchi di periti per procedere a consultazioni con specialisti di primo piano nei diversi campi d'attività dell'Organizzazione.

Il Direttore generale, per consultazioni su problemi precisi, può convocare tutti o alcuni dei periti menzionati sugli elenchi.

5. La Conferenza, il Consiglio o, nell'ambito di un'autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale possono convocare conferenze generali, regionali, tecniche o d'altra natura, gruppi di lavoro o consultazioni riunenti gli Stati Membri e i Membri associati.

La Conferenza, il Consiglio o il Direttore generale determinano il mandato di queste riunioni e le modalità dei pertinenti referti; essi possono anche prevedere che, secondo le modalità da essi stabiliti, alle conferenze, ai gruppi di lavoro e alle consultazione di cui si tratta partecipano organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di nutrizioni, alimentazione e agricoltura.

6. Il Direttore generale, se convinto della necessità di un'azione d'urgenza, può istituire i comitati e i gruppi di lavoro e convocare le conferenze, i gruppi di lavoro e le consultazioni previste nei paragrafi 2 e 5 qui sopra.

Egli comunica questi provvedimenti agli Stati Membri e ai Membri associati e ne fa rapporto alla successiva sessione del Consiglio.

7. I Membri associati che fanno parte delle commissioni, dei comitati o dei gruppi di lavoro o partecipano alle conferenze, ai gruppi di lavoro o alle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 qui sopra hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni delle commissioni, dei comitati, delle conferenze, dei gruppi di lavoro e delle consultazioni di cui si tratta ma non possono esplicarvi funzioni e votare.

Art. VII - Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione è nominato dalla Conferenza per un mandato di sei anni ed è rieleggibile.

2. La nomina del Direttore generale in virtù del presente Statuto avviene secondo la procedura e le condizioni stabilite dalla Conferenza.

3. Se il posto di Direttore generale diventa vacante prima della scadenza del mandato, la Conferenza, sia nella successiva sessione ordinaria sia in una sessione straordinaria convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dell'Articolo III del presente Atto costitutivo, nomina un Direttore generale in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.

Tuttavia, la durata del mandato di un Direttore generale nominato nel corso di una sessione straordinaria scade alla fine dell'anno durante il quale si svolge la terza sessione ordinaria della Conferenza a contare dalla data di nomina.

4. Riservato il diritto di controllo generale della Conferenza e del Consiglio, il Direttore generale ha pieni poteri e autorità per dirigere i lavori dell'Organizzazione.

5. Il Direttore generale, o un rappresentante da lui designato, partecipa senza diritto di voto a tutte le sedute della Conferenza e del Consiglio e sottopone loro per esame le proposte intese ad un'azione appropriata nel campo dei problemi di loro competenza.

Art. VIII - Personale

1. I funzionari dell'Organizzazione sono nominati dal Direttore generale conformemente a un regolamento emanato dalla Conferenza.

2. I funzionari dell'Organizzazione sono responsabili dinanzi al Direttore generale.

Le loro funzioni hanno carattere meramente internazionale ed essi non possono cercare nè ricevere istruzioni a tal riguardo da nessuna autorità estranea all'Organizzazione.

Gli Stati Membri e i Membri associati si impegnano a rispettare pienamente il carattere internazionale delle funzioni incombenti al personale e a non esercitare influsso alcuno riguardo a qualsiasi loro cittadino, nell'esercizio delle dette funzioni.

3. Nella scelta dei membri del personale, il Direttore generale, tenuto conto dell'importanza primordiale di assicurarsi i servizi di persone con le più alte qualità di lavoro e competenza tecnica, non deve perder di vista l'interesse di un'assunzione attuata secondo una ripartizione geografica la più ampia possibile.

4. Ciascuno Stato Membro e Membro associato s'impegna, nella misura consentitagli dalla sua procedura costituzionale, ad accordare al Direttore generale e al personale di direzione i privilegi e le immunità diplomatici, e agli altri membri del personale le agevolazioni e immunità d'uso per il personale non diplomatico dipendente da missioni diplomatiche, o a far beneficiare quest'ultimi delle immunità e agevolazioni che fossero in futuro accordate al personale corrispondente d'organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. IX - Sede

La Sede dell'Organizzazione è determinata dalla Conferenza.

Art. X Uffici regionali e servizi di collegamento

1. Il Direttore generale può, con l'approvazione della Conferenza, istituire uffici regionali e sottoregionali.

2. Il Direttore generale può nominare agenti incaricati del collegamento sia con Stati, sia in certe regioni particolari, con il benestare dei governi interessati.

Art. XI - Rapporti forniti dagli Stati Membri e dai Membri associati

1. Gli Stati Membri e i Membri associati inviano periodicamente al Direttore generale, appena pubblicati, i testi delle leggi e dei regolamenti vertenti su questioni di competenza dell'Organizzazione che il Direttore generale giudica utili ai fini perseguiti dall'Organizzazione.

2. Ad ugual titolo, gli Stati Membri e i Membri associati inviano periodicamente al Direttore generale le informazioni statistiche, tecniche e d'altra natura pubblicate o diffuse dai governi o ch'essi sono in grado di ottenere senza difficoltà.

Il Direttore generale precisa saltuariamente la natura delle informazioni più utili all'Organizzazione e la forma in cui esse dovrebbero essere fornite.

3. Ogni Stato Membro e Membro associato può essere invitato a fornire, nei termini e nella forma indicati dalla Conferenza, dal Consiglio o dal Direttore generale, altre informazioni, rapporti o documenti inerenti a questioni di competenza dell'Organizzazione, compresi i rapporti sulle misure prese per porre in atto le risoluzioni e raccomandazioni della Conferenza.

Art. XII - Relazioni con le Nazioni Unite

1. L'Organizzazione si tiene in contatto con le Nazioni Unite nella sua qualità di istituzione specializzata giusta l'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Gli accordi che determinano i rapporti tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sottostanno all'approvazione della Conferenza.

Art. XIII - Cooperazione con le organizzazioni e le persone private

1. Al fine di garantire una stretta cooperazione fra l'Organizzazione e altre organizzazioni internazionali con funzioni connesse, la Conferenza può concludere con le autorità competenti di queste organizzazioni accordi sulla ripartizione delle funzioni e sulle modalità di cooperazione.

2. Il Direttore generale, riservate le decisioni della Conferenza, può concludere con altre organizzazioni intergovernative accordi inerenti al mantenimento di servizi comuni, all'adozione di misure comuni in materia di assunzione, formazione, condizioni d'impiego, scambi di personale e altre questioni connesse.

3. La Conferenza può approvare accordi che pongono sotto l'autorità dell'Organizzazione altre organizzazioni internazionali operanti nei campi dell'alimentazione e dell'agricoltura, secondo condizioni stabilite d'intesa con le autorità competenti delle organizzazioni interessate.

4. La Conferenza stabilisce le norme da osservare per garantire qualsiasi consultazione utile con i governi sulle relazioni tra l'Organizzazione e le istituzioni nazionali o le persone private.

Art. XIV - Convenzioni e accordi

1. La Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi e conformemente alla procedura da lei stabilita, può approvare e sottoporre all'esame degli Stati Membri convenzioni e accordi relativi all'alimentazione e all'agricoltura.

2. Il Consiglio, secondo la procedura stabilita dalla Conferenza, può, a condizione che i due terzi dei suoi Membri siano favorevoli, approvare e sottoporre per esame agli Stati Membri:

a) accordi relativi all'alimentazione e all'agricoltura che interessano specialmente gli Stati Membri di zone geografiche determinate da questi accordi e che sono destinati ad applicarsi soltanto a queste zone;

b) convenzioni o accordi complementari destinati a garantire l'applicazione di qualsiasi accordo o convenzione entrati in vigore in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2 a).

3. Le convenzioni e gli accordi e le convenzioni e gli accordi complementari:

a) sono presentati alla Conferenza o al Consiglio, per mezzo del Direttore generale, da parte della riunione o della conferenza tecnica di Stati Membri che ha collaborato ad elaborare il disegno di convenzione o di accordo e proposto che questa sia sottoposto agli Stati Membri interessati in considerazione della loro adesione;

b) precisano quali Stati Membri dell'Organizzazione e Stati non membri partecipi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi degli istituti specializzati o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare e quali organizzazioni regionali d'integrazione economica, comprese le Organizzazioni Membri, alle quali i loro Stati Membri hanno trasferito competenze relative alle questioni rientranti nell'ambito di convenzioni, accordi, convenzioni o accordi complementari, compreso il potere di concludere trattati relativi a dette questioni, possono aderirvi e quanti Stati Membri devono aderire perché la convenzione, l'accordo, la convenzione o l'accordo complementari entrino in vigore, queste disposizioni essendo destinate a garantire che l'esistenza dello strumento in questione permetterà effettivamente di conseguire gli scopi prefissi.

In caso di convenzioni, accordi, convenzioni o accordi complementari che istituiscono commissioni o comitati, la partecipazione degli Stati non membri dell'Organizzazione ma partecipi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi degli istituti specializzati o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare oppure di organizzazioni regionali d'integrazione economica diverse dalle Organizzazioni Membri è inoltre subordinata alla previa approvazione di almeno i due terzi dei membri della commissione o del comitato interessati;

c) Quando una convenzione, un accordo, una convenzione o un accordo complementari prevedono che un'Organizzazione Membro o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non è un'Organizzazione Membro ne può diventare parte contraente, i diritti di voto conferiti a dette organizzazioni e le altre modalità di partecipazione vi devono essere definiti.

Tale convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari deve prevedere che, se gli Stati Membri dell'Organizzazione in questione non sono partecipi di tale convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari e le altre parti esercitano un unico diritto di voto, l'Organizzazione ha diritto soltanto a un voto in tutti gli organi istituiti in virtù di tale convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari, ma gode dei diritti uguali a quelli degli Stati Membri partecipi di detta convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari per quanto concerne la partecipazione a tali organi;

d) non devono ingenerare per gli Stati Membri che non ne sono partecipi obblighi finanziari esulanti dal loro contributo al bilancio dell'Organizzazione, quale previsto nel paragrafo 2 dell'Articolo XVIII del presente Statuto.

4. Qualsiasi convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari approvato dalla Conferenza o dal Consiglio per essere sottoposto agli Stati Membri entra in vigore, per ogni parte contraente, nel modo prescritto dalla convenzione, dall'accordo, dalla convenzione o dall'accordo complementari.

5. Per quanto concerne i Membri associati, le convenzioni, gli accordi, le convenzioni e gli accordi complementari sono sottoposti all'autorità responsabile della condotta delle relazioni internazionali del Membro associato interessato.

6. La Conferenza emana le norme da osservare per garantire qualsiasi consultazione utile con i governi e qualsiasi preparazione tecnica appropriata prima dell'esame, da parte delle Conferenza o del Consiglio, delle proposte di convenzioni, accordi, convenzioni e accordi complementari.

7. Due esemplari, redatti nella lingua o nelle lingue facenti fede, di qualsiasi convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari approvati dalla Conferenza o dal Consiglio sono autentica dall'apposizione delle firme del Presidente della Conferenza o del Presidente del Consiglio, secondo i casi, e del Direttore generale.

Uno di questi esemplari è depositato negli archivi dell'Organizzazione.

L'altro è trasmesso al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrato quando la convenzione, l'accordo, la convenzione o l'accordo complementari entrano in vigore conseguentemente alle disposizioni prese in virtù del presente Articolo.

Inoltre, il Direttore generale certifica alcune copie di queste convenzioni, accordi, convenzioni o accordi complementari e ne trasmette una ad ogni Stato Membro dell'Organizzazione e agli Stati non membri o all'organizzazione regionale d'integrazione economica che possono divenire partecipi della convenzione, dell'accordo, della convenzione o dell'accordo complementari.

Art. XV - Accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Membri

1. La Conferenza può autorizzare il Direttore generale a concludere accordi con gli Stati Membri per costituire istituti internazionali operanti nel campo dell'alimentazione e dell'agricoltura.

2. Conformemente a una decisioni di principio presa dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi, il Direttore generale può negoziare e concludere simili accordi, riservati le disposizioni del paragrafo 3 qui sotto.

3. La firma dei detti accordi da parte del Direttore generale è subordinata alla loro previa approvazione da parte della Conferenza, decisa alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

La Conferenza può, in un caso o in casi particolari, delegare al Consiglio la facoltà di approvare questi accordi alla maggioranza di almeno i due terzi dei suoi membri.

Art. XVI - Stato giuridico

1. L'Organizzazione ha la personalità giuridica per compiere qualunque atto giuridico conforme alla sua essenza, nei limiti dei poteri conferiteli dal presente Statuto.

2. Ciascuno Stato Membro e Membro associato s'impegna, nei limiti delle possibilità concesse dalla sua procedura costituzionale, ad accordare all'Organizzazione tutte le immunità e agevolazioni ch'esso accorda alle missioni diplomatiche, compresa l'inviolabilità dei locali e degli archivi, l'immunità giurisdizionale e l'esenzione fiscale.

3. La Conferenza prende le misure necessarie per sottoporre a una giurisdizione amministrativa le controversie inerenti alle condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale.

Art. XVII - Interpretazione dello Statuto e composizione delle questioni giuridiche

1. Qualsiasi questione o controversia sull'interpretazione del presente Statuto, se non composta dalla Conferenza, è deferita alla Corte internazionale di Giustizia, nelle condizioni previste dallo Statuto della Corte, o a qualsiasi altro organismo designato dalla Conferenza.

2. Qualsiasi richiesta di parere consultivo per attività dell'Organizzazione è presentata alla Corte internazionale di Giustizia nelle condizioni previste dagli accordi conclusi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite.

3. Il deferimento di qualsiasi questione o controversia in applicazione delle disposizioni del presente Articolo o la presentazione di qualsiasi richiesta di parere consultivo avviene secondo le modalità stabilite dalla Conferenza.

Art. XVIII - Bilancio e contributi

1. Ad ogni sessione ordinaria, il Direttore generale sottopone il bilancio dell'Organizzazione all'approvazione della Conferenza.

2. Ciascuno Stato Membro e Membro associato s'impegna a pagare annualmente all'Organizzazione il proprio contributo al bilancio, determinato dalla Conferenza.

Determinando il contributo degli Stati Membri e dei Membri associati, la Conferenza tiene conto del diverso statuto degli Stati Membri e dei Membri associati.

3. Ciascuno Stato Membro e Membro associato, accettata che sia la sua domanda d'ammissione, paga un primo contributo al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, determinato dalla Conferenza.

4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione è costituito dai due anni civili successivi alla data normale della sessione ordinaria della Conferenza, salvo che questa decida altrimenti.

5. Le decisioni inerenti all'ammontare del bilancio sono prese alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

6. L'Organizzazione Membro non è tenuta a contribuire al bilancio secondo i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma versa all'Organizzazione una somma, determinata dalla Conferenza, destinata a coprire le spese amministrative e gli altri costi risultanti dal suo statuto di membro dell'Organizzazione.

L'Organizzazione Membro non partecipa alle votazioni concernenti il bilancio.

Art. XIX - Ritiro degli Stati Membri e dei Membri associati

Dopo quattro anni a contare dal giorno dell'adesione al presente Statuto, qualsiasi Stato Membro può in qualsiasi momento notificare il suo ritiro dall'Organizzazione.

Per i Membri associati, la notificazione del ritiro è fatta dallo Stato Membro o dall'autorità responsabile della condotta delle loro relazioni internazionali.

Questo ritiro ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione al Direttore generale.

Lo Stato Membro che ha notificato il proprio ritiro o il Membro associato il cui ritiro è stato notificato rimane debitore del proprio contributo per tutto l'anno civile durante il quale ha effetto il ritiro.

Art. XX - Emendamenti dello Statuto

1. La Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi, può emendare il presente Statuto; questa maggioranza deve nondimeno superare la metà del numero totale degli Stati Membri dell'Organizzazione.

2. Qualsiasi emendamento non implicante nuovi obblighi per gli Stati Membri e i Membri associati entra immediatamente in vigore salvo disposizioni contrarie della risoluzione giusta la quale è stato emanato.

Qualsiasi emendamento implicante nuovi obblighi per gli Stati Membri e i Membri associati ha effetto, per gli Stati Membri e i Membri associati divenutine partecipi, il giorno in cui i due terzi del numero totale degli Stati Membri dell'Organizzazione avranno notificato la loro adesione; l'emendamento diverrà successivamente applicabile agli altri Stati Membri o Membri associati dal momento in cui essi vi avranno aderito.

Per quanto concerne i Membri associati, l'adesione agli emendamenti implicanti nuovi obblighi è notificata in loro nome dallo Stato Membro o dall'autorità responsabile della condotta delle loro relazioni internazionali.

3. Le proposte d'emendamento dello Statuto sono presentate sia dal Consiglio, sia da uno Stato Membro, in una comunicazione indirizzata al Direttore generale.

Questi avvisa immediatamente tutti gli Stati Membri e Membri associati di qualsiasi proposta d'emendamento.

4. Nessuna proposta d'emendamento dello Statuto può essere iscritta nell'ordine del giorno di una sessione della Conferenza, salvo che il Direttore generale ne abbia fatto notificazione agli Stati Membri e ai Membri associati il più tardi 120 giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. XXI - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è aperto all'accettazione degli Stati enumerati nell'Allegato I.

2. Lo strumento d'accettazione sarà trasmesso da ogni governo alla Commissione interinale delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la quale ne notificherà il ricevimento ai governi degli Stati enumerati nell'Allegato I.

L'accettazione può essere notificata alla Commissione interinale per mezzo di un rappresentante diplomatico, nel qual caso lo strumento d'accettazione deve essere trasmesso alla Commissione appena possibile.

3. Ricevute 20 notifiche d'accettazione, la Commissione interinale prenderà le disposizioni necessarie per far firmare il presente Statuto, in un solo esemplare, dai rappresentanti diplomatici, debitamente autorizzati a tal fine, degli Stati che avranno notificato la loro accettazione e, dopo esser stato firmato in nome di almeno 20 Stati enumerati nell'Allegato. I, il presente Statuto entrerà immediatamente in vigore.

4. Le accettazioni notificate dopo l'entrata in vigore del presente Statuto avranno effetto dal momento del loro ricevimento da parte della Commissione interinale o dell'Organizzazione.

Art. XXII - Testi autentici dello Statuto

I testi inglese, arabo, francese, cinese e spagnolo dell'Atto costitutivo fanno parimente fede.