Convenzione contro la tortura

Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,

Considerando l'obbligo degli Stati, stabilito dalla Carta, in particolare dall'art. 55, di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delie libertà fondamentali,

Tenuto conto dell'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici in cui si stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

Tenuto conto inoltre della Dichiarazione sulla Protezione di Tutte le Persone dall'essere sottoposte a Tortura e Altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani o Degradanti adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre 1975,

Desiderando rendere più efficace la lotta contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, in tutto il mondo,

Convengono quanto segue:

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