Statuto

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Parte I - Vita e ordinamento associativo

Titolo I - La vita associativa

Art. 11 La vita associativa

1. L'Azione Cattolica Italiana, riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, attraverso la propria vita associativa, intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali del presente Statuto.

2. La vita associativa dell'Azione Cattolica Italiana pone al centro la persona, che vuole servire nel suo concreto itinerario di formazione cristiana;

è rivolta alla crescita della comunità cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica;

è animata dalla tensione all'unità da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla sua vita.

3. L'Azione Cattolica Italiana, condividendo il quotidiano impegno della evangelizzazione a cui tutta la Chiesa è chiamata, intende operare affinché la comunità cristiana, attraverso la condivisione e il dialogo, sia sempre più aperta alla missione, all'annuncio, all'incontro.

Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga ricercato e proposto il senso vero dell'uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.

4. L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedicazione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria Chiesa particolare.

A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana.

Art. 12 L'ordinamento associativo

1. L'Azione Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a livello diocesano.

2. Ciascuna Associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e in gruppi.

3. L'Associazione nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli aderenti sia con le Associazioni diocesane, in particolare attraverso il Collegamento Regionale. 4. L'Azione Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita.

Riunisce i bambini ed i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.

Art. 13 Il progetto formativo

1. L'Azione Cattolica Italiana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico che offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.

2. Il progetto formativo dell'Azione Cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale.

Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo, attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che ogni credente ha ricevuto;

aprire alla sapienza cristiana con cui leggere la vita e orientarne le scelte;

preparare alla testimonianza evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell'Azione Cattolica.

Art. 14 La programmazione

1. L'Azione Cattolica Italiana attua il proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende esprimere la partecipazione e la corresponsabilità dell'Associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di animazione cristiana nella società civile.

Art. 15 L'adesione all'Azione Cattolica Italiana

1. L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

2. Possono aderire all'Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

3. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana si effettua aderendo all'Associazione costituita nella propria Diocesi e, attraverso di essa, all'Associazione nazionale.

4. L'adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.

Art. 16 L'Azione Cattolica dei ragazzi

1. L'Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, è aperta ai bambini ed ai ragazzi.

2. L'Azione Cattolica Italiana attraverso l'Azione Cattolica dei Ragazzi:

a) offre ad essi una organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario realizzata a misura delle varie età;

b) attua il suo compito formativo e missionario attraverso la vita di gruppi differenziati secondo le esigenze;

c) condivide con le famiglie e con la comunità ecclesiale l'impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica, specificamente preparati.

Art. 17 Diritti e doveri dei soci

1. Ciascun socio con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione – alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

2. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.

5. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica Italiana negli organi dell'Associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.

Art. 18 La struttura associativa

1. Gli organi dell'Associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'Azione Cattolica Italiana sono:

a) l'Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione;

b) il Consiglio, al quale spettano:

la funzione elettiva per la formazione della Presidenza;

la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea;

le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;

la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative;

la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) la Presidenza, che provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;

d) il Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

2. Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell'Associazione nazionale e a quelli delle Associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.

Art. 19 L'attribuzione delle responsabilità associative

1. Gli organi dell'Associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.

2. Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.

3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

5. I Presidenti, a tutti i livelli ( nazionale, diocesano e locale ), sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli.

6. Nei Consigli ( nazionale, regionali, diocesani e locali ) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.

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