Statuto

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Titolo II - L'Associazione diocesana e le sue articolazioni

Art. 20 L'Associazione Diocesana

1. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

3. Ogni Associazione diocesana è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.

Le Associazioni diocesane sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 21 L'ordinamento dell'Associazione Diocesana

1. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

Art. 22 Gli organi dell'Associazione Diocesana

1. L'Atto normativo della Associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:

a) all'Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;

b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari dei Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;

c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti ( giovani e adulti ), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l'Amministratore;

d) il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.

Art. 23 La articolazioni dell'Associazione Diocesana e le Associazioni Parrocchiali in particolare

1. L'Atto normativo dell'Associazione diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l'Associazione stessa si articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.

2. In particolare, per quanto riguarda le Associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve rispondere ai seguenti principi:

a) l'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana;

b) nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa;

c) la struttura organizzativa dell'Associazione parrocchiale deve essere definita garantendo:

la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare;

un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa;

un Presidente, che ne promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l'Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di quel territorio ( unità pastorali ), sia strutture dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie ( vicarie, zone pastorali, decanati … ); può essere prevista altresì la costituzione di Associazioni interparrocchiali.

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