I Ministeri nella Chiesa

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Parte II - I Ministeri del Lettorato e dell'Accolitato conferiti ai candidati al Diaconato e al Presbiterato

21. - « La Chiesa non abolisce le tappe verso il sacerdozio; è più giusto dire che essa le conferma e consacra.

Essa cerca di dare a queste tappe la forma e il carattere più proprio per farne delle vere tappe, cioè un mezzo per orientare efficacemente ed esattamente i candidati al sacerdozio, nella direzione autentica dello stesso sacerdozio: si intende farlo loro vivere già come anticipazione attraverso un intervento attivo nell'ambito della parola divina e in quello dell'Eucaristia » ( Card. G. Garrone, in « L'Osservatore Romano », 4-10-1972 ).

22. - Non c'è dunque una doppia fisionomia, laicale o clericale, dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato in quanto tali: è diversa invece la prospettiva in cui si calloca, in questi ministeri, chi trova in essi il preciso modo di partecipare alla vita liturgica e apostolica della Chiesa; e di chi invece passa per l'esercizio di questi ministeri nel momento determinante del suo cammino verso il Diaconato e il Presbiterato.

C'è condivisione dell'identico ministero, ma in diversa vocazione: è anzi pensabile che l'esercizio dei ministeri sia, di sua natura, capace di suscitare chiamate al Diaconato e al Presbiterato: una « via verso l'imposizione delle mani ».

23. - Per i candidati al Presbiterato, i documenti Ministeria quaedam e Ad pascendum, mentre sottolineano la necessità di effettivo esercizio, nel popolo di Dio, dei ministeri, affermano con forza l'istanza di una prolungata e profonda preparazione all'Ordine sacro ( cfr. MQ, XI; Ad P: introduzione e I/c, II, VII/a ).

Si tratta dunque di ottemperare all'istanza della preparazione ascetica, teologica, pastorale, che suppone raccoglimento, continuità, studio, attività didattiche, contemperandola con l'istanza dell'effettivo esercizio graduale dei ministeri all'interno delle comunità della Chiesa.

24. - Si ravvisa, pertanto, nell'esercizio dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato, compiuto non solo nella comunità del seminario, ma anche nelle diverse comunità della Chiesa, il fondamento di quelle esercitazioni pastorali, di cui parla la Ratio institutionis sacerdotalis ( nn. 97- 98; dr. OT, 21; La preparazione al sacerdozio ministeriale, 163 ).

Questa presenza del candidato al Presbiterato, nelle comunità ecclesiali, non si giustificherà in tal modo come semplice tirocinio pastorale o esercitazione scolastica, ma si qualificherà come autentico ministero, sostenuto dalla grazia e offerto alla comunità.

Non dualismo, dunque, tra esercizio dei ministeri e preparazione all'Ordine sacro, fra partecipazione alla comunità del seminario e partecipazione alle varie comunità della Chiesa, bensì coordinamento, complementarietà, reciproca integrazione.

Questi orientamenti devono poi guidare le scelte circa i modi, quantità di tempo e prospettive esatte in cui collocare l'istanza dell'esercizio effettivo dei ministeri.

25. - Gli alunni del seminario, anteriormente alla domanda di ammissione al Lettorato, manifestino questa loro intenzione di ricevere a suo tempo l'Ordine del Diaconato e del Presbiterato al Vescovo, il quale con la sua accettazione per iscritto e col rito di ammissione, notificherà loro la decisione della Chiesa di sceglierli e di chiamarli quali candidati all'Ordine sacro.

È, questo, un momento di singolare importanza nella vita e nel cammino del candidato al Diaconato e al Presbiterato.

Egli, dopo lunga e comunque matura riflessione, raccoglie la chiamata di Dio e si dichiara deciso a « lasciarsi afferrare e segregare per l'Evangelo ».

E la Chiesa, cioè il Vescovo, il presbiterio, le varie comunità, il seminario, la comunità diaconale, accogliendo molto seriamente questa dichiarazione, si impegnano a custodire, vigilare, sostenere, verificare e portare a compimento, fino all'imposizione delle mani, questa chiamata di Dio.

26. - Quest'accettazione del Vescovo comporta:

- l'impegno di fornire i mezzi indispensabili per un'accurata formazione;

- la cura per verificare i segni della chiamata divina;

- l'opportunità di comunicare al presbiterio questa domanda di futura aggregazione al collegio presbiterale, perché i sacerdoti e la comunità diocesana collaborino alla preparazione dei candidati presbiteri.

27. - Il primo biennio di teologia è il tempo sufficiente e più indicato per significare al Vescovo e alla Chiesa l'intenzione di candidatura al Presbiterato.

Entro tale biennio, e non prima, è da compiersi il rito dell'ammissione tra i candidati al Presbiterato.

28. - Il secondo e terzo anno del corso teologico sono il tempo idoneo per il conferimento del Lettorato, avendo i candidati al Presbiterato possibilità di un accostamento sistematico e approfondito alla parola di Dio e all'ecclesiologia; avendo modo di partecipare già attivamente alla vita pastorale della Chiesa; e potendo così trovare, intorno a questi motivi, l'ispirazione e la grazia per il cammino ascetico necessario ( cfr. MQ, V ).

29. - Fra il terzo e il quarto anno di teologia, potendo già il candidato approfondire il mistero eucaristico e le sue connessioni con la comunità della Chiesa ( cfr. MQ, VI ), negli studi teologici e nel cammino ascetico, viene indicato il tempo idoneo per la recezione dell'Accolitato.

In questo modo Lettorato e Accolitato saranno esercitati effettivamente almeno per un anno dai candidati al Presbiterato.

30. - Durante tutto il periodo di preparazione al Diaconato e Presbiterato, il candidato deve, con molta cura, e con l'aiuto di chi lo segue nella formazione, vagliare la sua chiamata alla « verginità osservata per il Regno dei cieli » ( Mt 19,12; cfr. PO, 16 ).

L'impegno che egli assumerà pubblicamente, e in perpetuo, in un rito liturgico anteriore al conferimento del Diaconato, sarà il segno del dono accordato da Dio e da lui accolto con piena adesione, a testimonianza del « mondo futuro » ( cfr. PO, 16 ).

31. - I seminaristi, che lasciano il seminario, spontaneamente o no, decadono per ciò stesso dall'esercizio dei ministeri, salva la facoltà che ha il Vescovo di riconfermarli, dietro richiesta dell'interessato e della comunità: nella quale si inserisce.

32. - Il Diaconato abilita ad esercitare lo « specifico ministero nella triplice direzione della carità, dell'evangelizzazione, della liturgia » ( cfr. LG, 29; S. Diaconatus Ordinem, art. V ):

- annovera fra i membri della Chiesa consacrati dall'Ordine sacro;

- lega esistenza e missione del diacono al ministero del Vescovo;

- deputa alla celebrazione e all'eventuale presidenza della preghiera liturgica.

33. - Il Diaconato transitorio, trascorso almeno un anno dalla recezione dell'Accolitato, verrà ad essere conferito durante l'ultimo anno di teologia, mentre il candidato presbitero è inserito tuttora nella comunità del seminario e non ha ancora portato a termine gli studi teologici.

Questo è possibile secondo la norma, che invece fa esplicito divieto di ordinare presbitero chi non ha ultimato il corso degli studi teologici ( cfr. Ad pascendum, VII ).

In coerenza, però, con il principio fondamentale del Motu proprio Ministeria quaedam che suppone un reale e prolungato esercizio dei ministeri e per questo ne distanzia con opportuni interstizi la recezione, parrebbe assai conveniente che le singole Chiese locali studiassero concretamente le possibilità d'inserimento del ministero dei diaconi futuri presbiteri, nella vita pastorale della Comunità diocesana.

34. - Questo potrà ottenersi:

- non riducendo il Diaconato a pochi mesi di esercizio, quasi solamente liturgico e rituale, ma ponendo un notevole intervallo fra ordinazione diaconale e presbiterale;

- inserendo profondamente il diacono nella vita pastorale di comunità vive e operose in stretto rapporto con i confratelli diaconi e in frequente contatto con il Vescovo;

- guidando e sostenendo, mediante l'aiuto di sacerdoti e laici idonei, i primi passi di questo ministero ordinato, nella consapevolezza che lo stesso ministero presbiterale ricaverà, da questo sostegno e dalla relativa esperienza, non pochi benefici e un'ulteriore verifica, dopo gli anni del seminario.

35. - I candidati al Diaconato permanente, a norma del Motu proprio Ad pascendum ( n. II ) « debbono ricevere … i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della Parola e dell'Altare.

Per i medesimi candidati la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla Santa Sede ».

36. - Viene in tal modo autorevolmente precisata, come norma non facilmente derogabile e opportunamente integrata, la saggia indicazione del documento dell'Episcopato italiano La restaurazione del Diaconato permanente in Italia ( 8 dicembre 1971 ).

Con l'ammissione del candidato al Diaconato permanente ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato e al loro conveniente esercizio, acquisterà infatti concretezza operativa e maggior fondamento ecclesiale il prescritto del n. 39 del citato documento: « I candidati al Diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita ( e, se sposati, quella della loro famiglia ) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti.

Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero ».

37. - Valgono, anche per i candidati al Diaconato permanente, le norme circa l'età per l'ammissione ai ministeri e circa gli intervalli fra un ministero e l'altro.

Il minimo di tre anni, prescritto per la preparazione al Diaconato permanente ( cfr. documento citato, n. 37 ) consente un opportuno ritmo progressivo dal rito dell'ammissione all'assunzione del Lettorato e poi dell'Accolitato.

Sarà tuttavia conveniente, a seoonda dei casi, una maggiore estensione di tempo, per la maturazione spirituale ed ecclesiale dei candidati al Diaconato permanente.

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