Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni

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Premesse

Libertà dei laici di associarsi nella Chiesa

5. - Di tutto l'insegnamento del Concilio intorno al laicato, un punto merita particolare attenzione: quello riguardante la libertà e il diritto dei laici di aggregarsi: « Salva la debita relazione con l'autorità ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare associazioni e di guidare e di dare il proprio nome a quelle già esistenti ».4

Questa chiara affermazione discende coerentemente dalla partecipazione dei laici alla comunione e alla missione della Chiesa.

Il diritto di associarsi rappresenta un modo concreto, e insieme una garanzia, per vivere tale partecipazione.

È una dichiarazione di grande rilievo: alla precisa condizione della « debita relazione con l'autorità ecclesiastica », riconosce senza incertezza e senza ambiguità un vero e proprio diritto di associazione per finalità propriamente ecclesiali, diritto non derivante da una « concessione» dell'autorità pastorale ma fondato sullo « statuto battesimale » del laico cristiano.

Va rilevata la novità che il Concilio ha introdotto rispetto alla schematizzazione e alla disciplina proprie del Codice di diritto canonico del 1917.

In forza del can. 686, un'associazione aveva titolo ad esistere come tale nella Chiesa soltanto se era stata formalmente « eretta » o « approvata », con un atto di natura costitutiva, dall'autorità ecclesiastica: sì che le associazioni o erano « riconosciute » o non avevano alcuna specifìca consistenza ecclesiale.

La nuova prospettiva conciliare fa leva invece sul diritto - che è uno dei diritti propri dei fedeli, derivanti dal loro « statuto sacramentale » - di associazione « nella Chiesa ».

L'esercizio di tale diritto, però, è legittimo quando sia accompagnato dal rispetto delle condizioni oggettive relative ai fini, all'attività pastorale e alla struttura gerarchica della Chiesa.

Denominazione delle realtà aggregative

6. - Una descrizione esemplificativa delle diverse forme di aggregazione può essere fatta secondo le seguenti linee:

a) L'associazione presenta ordinariamente le seguenti caratteristiche:

- struttura organica e « istituzionale », definita in uno « statuto »;

- adesione dei membri, che avviene per condivisione degli scopi e degli impegni statutari;

- adesione formale da parte dei membri, in base alle norme statutarie;

- stabilità e autonomia ( relativa ) dell'associazione in quanto istituzione, al di là del variare dei membri;

- attribuzione delle cariche associative in base a criteri formali prestabiliti dallo statuto.

b) Il movimento è in genere cosi caratterizzato:

- alcune « idee-forza » e uno « spirito comune » fanno da elementi aggreganti più delle strutture istituzionali;

- spesso l'aggregazione avviene, o almeno inizia, attorno alla figura e alla proposta di un « leader »;

- più che in uno « statuto », ci si riconosce in una « dottrina » e in una « prassi », fortemente caratterizzanti, che tendono a diventare quasi una « spiritualità »;

- l'adesione non è formale, ma vitale: il movimento « sta » sulla adesione vitale continuamente rinnovata dei membri, senza iscrizioni o tessere.

c) Il gruppo è di solito caratterizzato da:

- una certa « spontaneità » di adesione e di permanenza da parte dei membri;

- una certa omogeneità anche « affettiva »;

- grande libertà di auto-configurazione quanto a scopi, struttura e attività del gruppo, e quindi tendenziale non-uniformità tra gruppo e gruppo;

- dimensioni relativamente ridotte e diffusione piuttosto limitata;

- talora, soprattutto se si tratta di « gruppi di spiritualità », un certo riferimento comune a una « figura » o a un « valore » identici.

7. - È sempre però necessario tener presenti le seguenti osservazioni.

- I termini « associazione », « movimento », « gruppo » sono spesso variabili; neppure sono gli unici in uso ( si pensi al termine « società » oppure « comunità » ).

Così pure in taluni casi il nome non corrisponde perfettamente alla figura sostanziale che designa.

- Si tratta perciò di indicazioni di massima, che servono almeno ad orientare in una complessa materia; dovendosi poi esprimere delle valutazioni precise, sarà bene guardare alla sostanza delle cose, più che al nome, ed esaminare oculatamente ciascun caso.

- Si ricordi infine che in un campo come questo ben raramente si danno realtà rigide e fisse: anche le associazioni si aggiornano e si rinnovano, fino a modificare i propri « statuti », così come gli stessi movimenti non sono normalmente privi di un « nucleo » identificante, sufficientemente preciso e stabile.

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4 AA 19d; cfr. anche AA 15; LG 37c