Catechismo della Chiesa Cattolica

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XI. La celebrazione del sacramento della Penitenza

1480 Come tutti i sacramenti, la Penitenza è un'azione liturgica.

Questi sono ordinariamente gli elementi della celebrazione:

il saluto e la benedizione del sacerdote,

la lettura della Parola di Dio per illuminare la coscienza e suscitare la contrizione, e l'esortazione al pentimento;

la confessione che riconosce i peccati e li manifesta al sacerdote;

l'imposizione e l'accettazione della penitenza

l'assoluzione da parte del sacerdote;

la lode con rendimento di grazie e il congedo con la benedizione da parte del sacerdote.

1481 La liturgia bizantina usa più formule di assoluzione, a carattere deprecativo,

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le quali mirabilmente esprimono il mistero del perdono: « Il Dio che, attraverso il profeta Natan, ha perdonato a Davide quando confessò i propri peccati, e a Pietro quando pianse amaramente, e alla peccatrice quando versò lacrime sui suoi piedi, e al pubblicano e al prodigo, questo stesso Dio ti perdoni, attraverso me, peccatore, in questa vita e nell'altra, e non ti condanni quando apparirai al suo tremendo tribunale, egli che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen ».

1482 Il sacramento della Penitenza può anche aver luogo nel quadro di una celebrazione comunitaria, nella quale ci si prepara insieme alla confessione e insieme si rende grazie per il perdono ricevuto.

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In questo caso, la confessione personale dei peccati e l'assoluzione individuale sono inserite in una liturgia della Parola di Dio, con letture e omelia, esame di coscienza condotto in comune, richiesta comunitaria del perdono, preghiera del « Padre Nostro » e ringraziamento comune.

Tale celebrazione comunitaria esprime più chiaramente il carattere ecclesiale della penitenza.

Tuttavia, in qualunque modo venga celebrato, il sacramento della Penitenza è sempre, per sua stessa natura, un'azione liturgica, quindi ecclesiale e pubblica.78

1483 In casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione con confessione generale e assoluzione generale.

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Tale grave necessità può presentarsi qualora vi sia un imminente pericolo di morte senza che il o i sacerdoti abbiano il tempo sufficiente per ascoltare la confessione di ciascun penitente.

La necessità grave può verificarsi anche quando, in considerazione del numero dei penitenti, non vi siano confessori in numero sufficiente per ascoltare debitamente le confessioni dei singoli entro un tempo ragionevole, così che i penitenti, senza loro colpa, rimarrebbero a lungo privati della grazia sacramentale o della santa Comunione.

In questo caso i fedeli, perché sia valida l'assoluzione, devono fare il proposito di confessare individualmente i propri peccati gravi a tempo debito.79

Spetta al vescovo diocesano giudicare se ricorrano le condizioni richieste per l'assoluzione generale.80

Una considerevole affluenza di fedeli in occasione di grandi feste o di pellegrinaggi non costituisce un caso di tale grave necessità.81

1484 « La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un'impossibilità fisica o morale non li dispensi da una tale confessione ».82

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Ciò non è senza motivazioni profonde.

Cristo agisce in ogni sacramento.

Si rivolge personalmente a ciascun peccatore: « Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati » ( Mc 2,5 ); è il medico che si china su ogni singolo ammalato che ha bisogno di lui ( Mc 2,17 ) per guarirlo; lo rialza e lo reintegra nella comunione fraterna.

La confessione personale è quindi la forma più significativa della riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

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78 Sacrosanctum concilium 26-27
79 Cod. Diritto Can. 962,1
80 Cod. Diritto Can. 962,2
81 Cod. Diritto Can. 962,1
82 Rituale romano, Rito della penitenza, 31