Catechismo della Chiesa Cattolica

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II. Il rispetto delle persone e dei loro beni

2408 Il rispetto dei beni altrui

Il settimo comandamento proibisce il furto, cioè l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario.

Non c'è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni.

È questo il caso della necessità urgente ed evidente, in cui l'unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, rifugio, indumenti..) è di disporre e di usare beni altrui.143

2409 Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento.

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Così, tenere deliberatamente cose avute in prestito o oggetti smarriti; commettere frode nel commercio;
( Dt 25,13-16 ) pagare salari ingiusti; ( Dt 24,14-15; Gc 5,4 ) alzare i prezzi, speculando sull'ignoranza o sul bisogno altrui. ( Am 8,4-6 )

Sono pure moralmente illeciti: la speculazione, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la corruzione, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto; l'appropriazione e l'uso privato dei beni sociali di un'impresa; i lavori eseguiti male, la frode fiscale, la contraffazione di assegni e di fatture, le spese eccessive, lo sperpero.

Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento.

2410 Le promesse devono essere mantenute, e i contratti rigorosamente osservati nella misura in cui l'impegno preso è moralmente giusto.

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Una parte rilevante della vita economica e sociale dipende dal valore dei contratti tra le persone fisiche o morali.

È il caso dei contratti commerciali di vendita o di acquisto, dei contratti d'affitto o di lavoro.

Ogni contratto deve essere stipulato e applicato in buona fede.

2411 I contratti sottostanno alla giustizia commutativa, che regola gli scambi tra le persone e tra le istituzioni nel pieno rispetto dei loro diritti.

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La giustizia commutativa obbliga strettamente; esige la salvaguardia dei diritti di proprietà, il pagamento dei debiti e l'adempimento delle obbligazioni liberamente contrattate.

Senza la giustizia commutativa, qualsiasi altra forma di giustizia è impossibile.

Va distinta la giustizia commutativa dalla giustizia legale, che riguarda ciò che il cittadino deve equamente alla comunità, e dalla giustizia distributiva, che regola ciò che la comunità deve ai cittadini in proporzione alle loro prestazioni e ai loro bisogni.

2412 In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell'ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di ciò di cui è stato derubato.

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Gesù fa l'elogio di Zaccheo per il suo proposito: « Se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto »
( Lc 19,8 ).

Coloro che, direttamente o indirettamente, si sono appropriati di un bene altrui, sono tenuti a restituirlo, o, se la cosa non c'è più, a rendere l'equivalente in natura o in denaro, come anche a corrispondere i frutti e i profitti che sarebbero stati legittimamente ricavati dal proprietario.

Allo stesso modo hanno l'obbligo della restituzione, in proporzione alla loro responsabilità o al vantaggio avutone, tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte al furto, oppure ne hanno approfittato con cognizione di causa; per esempio, coloro che l'avessero ordinato, o appoggiato, o avessero ricettato la refurtiva.

2413 I giochi d'azzardo (gioco delle carte, ecc) o le scommesse non sono in se stessi contrari alla giustizia.

Diventano moralmente inaccettabili allorché privano la persona di ciò che le è necessario per far fronte ai bisogni propri e altrui.

La passione del gioco rischia di diventare una grave schiavitù.

Truccare le scommesse o barare nei giochi costituisce una mancanza grave, a meno che il danno causato sia tanto lieve da non poter essere ragionevolmente considerato significativo da parte di chi lo subisce.

2414 Il settimo comandamento proibisce gli atti o le iniziative che, per qualsiasi ragione, egoistica

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o ideologica, mercantile o totalitaria, portano all' asservimento di esseri umani, a misconoscere la loro dignità personale, ad acquistarli, a venderli e a scambiarli come fossero merci.

Ridurre le persone, con la violenza, ad un valore d'uso oppure ad una fonte di guadagno, è un peccato contro la loro dignità e i loro diritti fondamentali.

San Paolo ordinava ad un padrone cristiano di trattare il suo schiavo cristiano « non più come schiavo, ma … come un fratello… come uomo…, nel Signore » ( Fm 16 ).

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143 Gaudium et spes 69