Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo I - I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri

Can. 7

§1. I fedeli cristiani sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti come popolo di Dio e per questo motivo, partecipando nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati, ciascuno secondo la sua condizione, ad esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata in questo mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

Can. 8

Sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

Can. 9

§1. Sono legati alla Chiesa per una ragione speciale i catecumeni i quali, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con volontà esplicita di essere incorporati ad essa e perciò, con questa stessa volontà e con la vita di fede, di speranza e di carità che conducono, sono congiunti con la Chiesa che li sostiene come già suoi.

§2. La Chiesa ha una cura speciale dei catecumeni e, mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla partecipazione della Divina Liturgia, dei sacramenti e delle lodi divine, ad essi già elargisce varie prerogative che sono proprie dei cristiani.

Can. 10

I fedeli cristiani, profondamente attaccati alla parola di Dio e inoltre aderendo al vivo magistero autentico della Chiesa, hanno l'obbligo di conservare integralmente la fede, custodita e trasmessa a prezzo altissimo dai loro antenati, e di professarla apertamente, come pure di approfondirla sempre più con l'esercizio e di farla fruttificare nelle opere di carità.

Can. 11

Tra tutti i fedeli cristiani, proprio in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'attività; in forza di essa tutti quanti, ciascuno secondo la sua condizione e funzione, cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo.

Can. 12

§1. I fedeli cristiani hanno l'obbligo di conservare sempre, nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.

§2. Adempiano con grande diligenza i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa universale e della propria Chiesa sui iuris.

Can. 13

Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.

Can. 14

Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo.

Can. 15

§1. I fedeli cristiani, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad accogliere con cristiana obbedienza ciò che i Pastori della Chiesa, che rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede oppure stabiliscono come guide della Chiesa.

§2. I fedeli cristiani hanno pieno diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità soprattutto spirituali e i propri desideri.

§3. In ragione della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai Pastori della Chiesa il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto a tutti gli altri fedeli cristiani, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso gli stessi Pastori e tenendo conto dell'utilità comune e della dignità delle persone.

Can. 16

I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti.

Can. 17

I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iuris e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa.

Can. 18

I fedeli cristiani hanno pieno diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità o di pietà, oppure con lo scopo di favorire la vocazione cristiana nel mondo e di tenere riunioni per conseguire in comune quelle stesse finalità.

Can. 19

Tutti quanti i fedeli cristiani, poiché partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l'attività apostolica con proprie iniziative secondo lo stato e la condizione di ciascuno; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolico, se non ha ottenuto il consenso della competente autorità ecclesiastica.

Can. 20

I fedeli cristiani, poiché sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui essere formati rettamente a conseguire la maturità della persona umana e insieme a conoscere e vivere il mistero della salvezza.

Can. 21

Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di ricercare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio verso il magistero della Chiesa.

Can. 22

Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita.

Can. 23

Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità.

Can. 24

§1. Ai fedeli cristiani compete di rivendicare e anche di difendere legittimamente i diritti che hanno nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto.

§2. I fedeli cristiani hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati rispettando le prescrizioni del diritto da applicare con equità.

§3. I fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se non a norma di legge.

Can. 25

§1. I fedeli cristiani hanno l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per i propri fini, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e per un adeguato sostentamento dei ministri.

§2. Hanno anche l'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del precetto del Signore, di soccorrere i poveri con i propri redditi.

Can. 26

§1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli cristiani, sia individualmente sia riuniti in associazione, devono tener conto del bene comune della Chiesa, nonché dei diritti degli altri e inoltre dei propri doveri verso gli altri.

§2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli cristiani.

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