Codice di Diritto Canonico

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La potestà di governo

Can. 129

§1. Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.

§2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto.

Can. 130

La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.

Can. 131

§1. La potestà di governo ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà delegata, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l'ufficio.

§2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria sia vicaria.

§3. A chi si asserisce delegato, incombe l'onere di provare la delega.

Can. 132

§1. Le facoltà abituali vengono rette dalle disposizioni sulla potestà delegata.

§2. Purtuttavia se nella sua concessione non è disposto espressamente altro o non è stata scelta l'abilità specifica della persona, la facoltà abituale concessa all'Ordinario non è annullata venendo meno il diritto dell'Ordinario cui fu concessa, sebbene egli stesso abbia iniziato a eseguirla, ma passa a qualsiasi Ordinario che gli succede nel governo.

Can. 133

§1. Il delegato, che oltrepassa i limiti del suo mandato sia circa le cose sia circa le persone, agisce invalidamente.

§2. Non si reputa che il delegato oltrepassi i limiti del suo mandato se compie ciò per cui fu delegato in modo diverso da quello determinato dal mandato, a meno che il modo non sia stato imposto per la validità dallo stesso delegante.

Can. 134

§1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.

§2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

§3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'àmbito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, §2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale.

Can. 135

§1. La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.

§2. La potestà legislativa è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell'autorità suprema, non può essere validamente delegata, se non è disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore.

§3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza.

§4. Per ciò che concerne l'esercizio della potestà esecutiva, si osservino le disposizioni dei canoni che seguono.

Can. 136

Pur stando fuori del territorio, la potestà esecutiva si può esercitare validamente verso i sudditi, benché assenti dal territorio, a meno che non consti altro dalla natura della cosa o dal disposto del diritto; la si può esercitare verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, se si tratta di concedere favori o di mandare ad esecuzione sia le leggi universali sia le leggi particolari, alle quali gli stessi sono tenuti a norma del can. 13, §2, n. 2.

Can. 137

§1. La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.

§2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede Apostolica può essere suddelegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona o non sia stata espressamente proibita la suddelega.

§3. La potestà esecutiva delegata da un'altra autorità che ha potestà ordinaria, se è stata delegata per un insieme di casi, può essere suddelegata soltanto in casi singoli; se invece è stata delegata per un atto o per atti determinati, non può essere suddelegata, se non per espressa concessione del delegante.

§4. Nessuna potestà suddelegata può essere nuovamente suddelegata, se ciò non fu concesso espressamente da parte del delegante.

Can. 138

La potestà esecutiva ordinaria come pure la potestà delegata per un insieme di casi, è da interpretarsi in senso largo, qualsiasi altra invece in senso stretto; tuttavia a chi è stata delegata la potestà, s'intendono concesse anche quelle facoltà senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata.

Can. 139

§1. Se non è stabilito altro dal diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore, non si sospende la potestà esecutiva dell'altra autorità competente, sia essa ordinaria oppure delegata.

§2. Tuttavia l'inferiore non s'intrometta nella questione deferita all'autorità superiore, se non per causa grave e urgente; nel qual caso avverta immediatamente il superiore della cosa.

Can. 140

§1. Qualora siano stati delegati parecchi a trattare in solido lo stesso affare, chi per primo abbia iniziato a svolgere l'affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in seguito non sia stato impedito o non abbia voluto procedere ulteriormente nel condurlo a termine.

§2. Qualora siano stati delegati parecchi collegialmente a trattare un affare, tutti devono procedere a norma del can. 119, a meno che non sia stato disposto altro nel mandato.

§3. La potestà esecutiva delegata a parecchi, si presume delegata ai medesimi in solido.

Can. 141

Qualora siano stati delegati parecchi successivamente, sbrighi l'affare colui, il cui mandato è anteriore, né fu poi revocato.

Can. 142

§1. La potestà delegata si estingue compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per revoca del delegante intimata direttamente al delegato come pure per rinuncia del delegato fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non si estingue invece venendo meno il diritto del delegante, eccetto che ciò non appaia dalle clausole apposte.

§2. Tuttavia l'atto, proveniente da potestà delegata che si esercita nel solo foro interno, posto per inavvertenza dopo la scadenza del tempo di concessione, è valido.

Can. 143

§1. La potestà ordinaria si estingue con la perdita dell'ufficiocui è annessa.

§2. Se non sia disposto altro dal diritto, la potestà ordinaria è sospesa, qualora si appelli legittimamente o s'interponga un ricorso contro la privazione o la rimozione dall'ufficio.

Can. 144

§1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.

§2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui ai can. 882, can. 883, can. 966, e can. 1111, §1.

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