Codice di Diritto Canonico

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Associazioni private di fedeli

Can. 321

Le associazioni private sono dirette e presiedute dai fedeli, secondo le disposizioni degli statuti.

Can. 322

§1. Un'associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica per decreto formale dell'autorità ecclesiastica competente di cui al can. 312.

§2. Nessuna associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica se i suoi statuti non sono stati approvati dall'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1; tuttavia l'approvazione degli statuti non cambia la natura privata dell'associazione.

Can. 323

§1. Quantunque le associazioni private di fedeli godano di autonomia a norma del can. 321, sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica a norma del can. 305, come pure al governo della medesima autorità.

§2. Spetta ancora all'autorità ecclesiastica, nel rispetto della autonomia propria delle associazioni private, vigilare e fare in modo che si eviti la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato.

Can. 324

§1. L'associazione privata di fedeli designa liberamente il moderatore e gli officiali a norma degli statuti.

§2. L'associazione privata di fedeli può scegliere liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell'Ordinario del luogo.

Can. 325

§1. L'associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell'autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell'associazione.

§2. È pure soggetta all'autorità dell'Ordinario del luogo, a norma del can. 1301, per quanto riguarda l'amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie.

Can. 326

§1. L'associazione privata di fedeli si estingue a norma degli statuti; può anche essere soppressa dall'autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli.

§2. La destinazione dei beni di un'associazione estinta deve essere determinata a norma degli statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti.

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