Codice di Diritto Canonico

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I capitoli

Can. 631

§1. Il capitolo generale, che ha nell'istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità.

Al capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare.

§2. La composizione e l'ambito di potestà del capitolo siano definiti dalle costituzioni; il diritto proprio deve inoltre determinare il regolamento da osservarsi nella celebrazione del capitolo, specialmente per quanto riguarda le elezioni e la procedura dei lavori.

§3. Secondo le norme stabilite dal diritto proprio, non solo le province e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può liberamente far pervenire al capitolo generale i propri desideri e proposte.

Can. 632

Il diritto proprio determini con esattezza quanto riguarda gli altri capitoli dell'istituto e altre assemblee simili, cioè la loro natura e autorità, la composizione, il modo di procedere e il tempo della celebrazione.

Can. 633

§1. Gli organismi di partecipazione o di consultazione adempiano fedelmente la funzione loro affidata a norma del diritto universale e proprio, ed esprimano nel modo loro proprio la sollecitudine e la partecipazione di tutti i membri in vista del bene dell'intero istituto o della comunità.

§2. Nell'istituire e nel servirsi di questi mezzi di partecipazione e di consultazione si proceda con saggia discrezione e il loro modo di agire sia conforme all'indole e alle finalità dell'istituto.

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