Codice di Diritto Canonico

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Il libello introduttorio della lite

Can. 1501

Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia.

Can. 1502

Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice.

Can. 1503

§1. Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l'attore sia impedito di presentare il libello o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor importanza.

§2. In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per iscritto, che deve essere letto all'attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall'attore.

Can. 1504

Il libello con il quale s'introduce la lite deve:

1° esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi;

2° indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto e asserito;

3° essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti;

4° indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto.

Can. 1505

§1. Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o respingere il libello.

§2. Il libello può essere respinto soltanto:

1° se il giudice o il tribunale sono incompetenti;

2° se consta senza dubbio che all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio;

3° se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3;

4° se è sicuramente manifesto dal libello stesso che che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento venga fuori dal processo.

§3. Se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati, l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente redatto.

§4. Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di interporre ricorso corredato di motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità.

Can. 1506

Se il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso il decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito; che se ciononostante il giudice taccia, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si consideri ammesso.

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