Codice di Diritto Canonico

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Le dichiarazioni delle parti

Can. 1530

Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio.

Can. 1531

§1. La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità.

§2. Che se si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti.

Can. 1532

Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire la verità o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione.

Can. 1533

Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare al giudice dei punti sui quali la parte sia interrogata.

Can. 1534

Circa l'interrogatorio delle parti si osservino proporzionalmente le regole stabilite per i testimoni nei can. 1548, §2, n. 1, can. 1552 e cann. 1558-1565.

Can. 1535

L'asserzione di un qualche fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale.

Can. 1536

§1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di un qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti dall'onere della prova.

§2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.

Can. 1537

Spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.

Can. 1538

La confessione o qualsiasi altra dichiarazione della parte manca assolutamente di forza probante se consti che essa fu pronunciata per errore di fatto o fu estorta con la violenza o con timore grave.

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