Codice di Diritto Canonico

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Le parti che non si presentano in giudizio

Can. 1592

§1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, §1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.

§2. Prima che si emani il decreto di cui al §1, deve constare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.

Can. 1593

§1. La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il disposto del can. 1600; il giudice eviti però che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.

§2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della querela di nullità.

Can. 1594

Se l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la contestazione della lite né addusse idonea scusa:

1° il giudice lo citi una seconda volta;

2° se l'attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato all'istanza a norma dei cann. 1524-1525;

3° se in seguito voglia intervenire nel processo, si osservi il can. 1593.

Can. 1595

§1. La parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il convenuto, che non abbia dimostrato di avere un giusto impedimento, è obbligata sia a pagare le spese della lite che furono fatte a motivo della sua assenza, sia anche, se necessario, a indennizzare l'altra parte.

§2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal giudizio, sono in solido tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.

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