Codice di Diritto Canonico

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Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Can. 1649

§1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca norme per la propria diocesi o regione:

1° sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio;

2° sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti e sul rimborso spese ai testimoni;

3° sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;

4° sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente;

5° sul deposito pecuniario o cauzione che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare

§2. Contro l'ordine relativo alle spese, gli onorari e la riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione.

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