Compendio Dottrina sociale della Chiesa

Indice

L'azione dello Stato

351 L'azione dello Stato e degli altri poteri pubblici deve conformarsi al principio di sussidiartela e creare situazioni favorevoli al libero esercizio dell'attività economica; essa deve anche ispirarsi al principio di solidarietà e stabilire dei limiti all'autonomia delle parti per difendere la più debole.733

La solidarietà senza sussidiarietà, infatti, può degenerare facilmente in assistenzialismo, mentre la sussidiarietà senza solidarietà rischia di alimentare forme di localismo egoistico.

Per rispettare questi due fondamentali principi, l'intervento dello Stato in ambito economico non deve essere ne invadente, ne carente, bensì commisurato alle reali esigenze della società: « Lo Stato … ha il dovere di assecondare l'attività delle imprese, creando condizioni che assicurino occasioni di lavoro, stimolandola ove essa risulti insufficiente o sostenendola nei momenti di crisi.

Lo Stato, ancora, ha il diritto di intervenire quando situazioni particolari di monopolio creino remore o ostacoli per lo sviluppo.

Ma, oltre a questi compiti di armonizzazione e di guida dello sviluppo, esso può svolgere funzioni di supplenza in situazioni eccezionali ».734

352 Il compito fondamentale dello Stato in ambito economico è quello di definire un quadro giuridico atto a regolare i rapporti economici, al fine di « salvaguardare… le condizioni prime di un'economia libera, che presuppone una certa eguaglianza tra le parti, tale che una di esse non sia tanto più potente dell'altra da poterla ridurre praticamente in schiavitù ».735

L'attività economica, soprattutto in un contesto di libero mercato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico: « Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie della libertà individuale e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti ».736

Per assolvere il suo compito, lo Stato deve elaborare un'opportuna legislazione, ma anche indirizzare in modo oculato le politiche economiche e sociali, così da non diventare mai prevaricatore nelle varie attività di mercato, il cui svolgimento deve rimanere libero da sovrastrutture e costrizioni autoritarie o, peggio, totalitarie.

353 Occorre che mercato e Stato agiscano di concerto l'uno con l'altro e si rendano complementari.

Il libero mercato può recare effetti benefici per la collettività soltanto in presenza di un'organizzazione dello Stato che definisca e orienti la direzione dello sviluppo economico, che faccia rispettare regole eque e trasparenti, che intervenga anche in modo diretto, per il tempo strettamente necessario,737 nei casi in cui il mercato non riesce a ottenere i risultati di efficienza desiderati e quando si tratta di tradurre in atto il principio ridistributivo.

In alcuni ambiti, il mercato, infatti, non è in grado, facendo leva sui propri meccanismi, di garantire una distribuzione equa di alcuni beni e servizi essenziali alla crescita umana dei cittadini: in questo caso la complementarità tra Stato e mercato è quanto mai necessaria.

354 Lo Stato può sollecitare i cittadini e le imprese alla promozione del bene comune provvedendo ad attuare una politica economica che favorisca la partecipazione di tutti i suoi cittadini alle attività produttive.

Il rispetto del principio di sussidiarietà deve spingere le autorità pubbliche a ricercare condizioni favorevoli allo sviluppo delle capacità d'iniziativa individuali, dell'autonomia e della responsabilità personali dei cittadini, astenendosi da ogni intervento che possa costituire un condizionamento indebito delle forze imprenditoriali.

In vista del bene comune si deve sempre perseguire con costante determinazione l'obiettivo di un giusto equilibrio tra libertà privata ed azione pubblica, intesa sia come intervento diretto in economia, sia come attività di sostegno allo sviluppo economico.

In ogni caso, l'intervento pubblico dovrà attenersi a criteri di equità, razionalità ed efficienza, e non sostituire l'azione dei singoli, contro il loro diritto alla libertà di iniziativa economica.

Lo Stato, in questo caso, diventa deleterio per la società: un intervento diretto troppo pervasivo finisce per deresponsabilizzare i cittadini e produce una crescita eccessiva di apparati pubblici guidati più da logiche burocratiche che dall'obiettivo di soddisfare i bisogni delle persone.738

355 La raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono un 'importanza economica cruciale per ogni comunità civile e politica: l'obiettivo verso cui tendere è una finanza pubblica capace di proporsi come strumento di sviluppo e di solidarietà.

Una finanza pubblica equa, efficiente, efficace, produce effetti virtuosi sull'economia, perché riesce a favorire la crescita dell'occupazione, a sostenere le attività imprenditoriali e le iniziative senza scopo di lucro, e contribuisce ad accrescere la credibilità dello Stato quale garante dei sistemi di previdenza e di protezione sociale, destinati in particolare a proteggere i più deboli.

La finanza pubblica si orienta al bene comune quando si attiene ad alcuni fondamentali principi: il pagamento delle imposte739 come specificazione del dovere di solidarietà; razionalità ed equità nell'imposizione dei tributi;740 rigore e integrità nell'amministrazione e nella destinazione delle risorse pubbliche.741

Nel ridistribuire le risorse, la finanza pubblica deve seguire i principi della solidarietà, dell'uguaglianza, della valorizzazione dei talenti, e prestare grande attenzione a sostenere le famiglie, destinando a tal fine un'adeguata quantità di risorse.742

Indice

733 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 15
734 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48;
Cat. Chiesa Cat. 2431
735 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 15
736 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48;
Cat. Chiesa Cat. 2431
737 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48
738 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48
739 Gaudium et Spes 30
740 Giovanni XXIII, Mater et Magistra
741 Pio XI, Lett. enc. Divini Redemptoris
742 Pio XII, Radiomessaggio per il 50° anniversario della « Rerum novarum »;
Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 49;
Giovanni Paolo II, Familiaris consortio 45