Auctorem fidei

Indice

Degli uffici, esercizi, istituzioni spettanti al culto religioso, e primieramente dell'adorare l'umanità di Cristo.

Della Fede, § 3.

LXI. La proposizione la quale dice che "adorare direttamente l'Umanità di Cristo, e più ancora qualche parte di essa, sarebbe sempre un onore divino dato alla Creatura";

In quanto con questa parola direttamente intenda riprovare il culto di adorazione che i fedeli dirigono alla Umanità di Cristo; come se tale adorazione, con cui si adora l'Umanità e la stessa Carne vivifica di Cristo, non già per se stessa e come nuda carne, ma come unita alla Divinità, fosse un onore Divino dato alla Creatura, e non piuttosto una e medesima adorazione, con cui si adora il Verbo Incarnato con la propria Carne di Lui ( Dal Concil. C. P. V. Gen. can. 9 );

Falsa, capziosa, detraente, ed ingiuriosa del culto pio dovuto all'umanità di Cristo, prestato ad essa dai fedeli, e da prestarsi.

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Della preghiera, § 10.

LXII. La dottrina la quale rigetta la devozione verso il sacratissimo Cuore di Gesù fra le devozioni che definisce nuove, erronee, o almeno pericolose;

Intesa questa devozione come è stata approvata dall'Apostolica Sede;

Falsa, temeraria, perniciosa, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa verso la sede Apostolica.

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Della Preghiera, § 10, Appendice n. 32.

LXIII. Similmente nel fatto che redarguisce gli adoratori del Cuore di Gesù, per il motivo che non riflettano non potersi adorare con culto di latria la santissima Carne di Cristo, o porzione di questa, o anche tutta l'Umanità separata o recisa dalla Divinità;

Come se i fedeli adorassero il Cuore di Gesù separato o reciso dalla Divinità, mentre lo adorano come Cuore di Gesù, cioè Cuore della Persona del Verbo, al quale è inseparabilmente unito come l'esangue Corpo di Cristo fu adorabile nel sepolcro durante il triduo della morte senza separazione o recisione;

Capziosa, ingiuriosa dei fedeli adoratori del cuore di Cristo.

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Dell'ordine prescritto nel fare gli esercizi di pietà

Della Preghiera, § 14, Appendice n. 34.

LXIV. La dottrina la quale definisce generalmente come superstiziosa "qualunque efficacia che si fissi nel numero determinato di preghiere e di pie salutazioni";

Come se dovesse stimarsi superstiziosa l'efficacia che si desume non dal numero considerato in se stesso, ma dalla disposizione della Chiesa, che prescrive un certo determinato numero di preghiere o azioni esterne per conseguire le indulgenze, per adempiere le penitenze, e generalmente per esercitare rettamente ed ordinatamente il culto sacro e religioso;

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, ingiuriosa contro la pietà dei fedeli, derogante all'autorità della Chiesa, erronea.

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Della Penitenza, § 10.

LXV. La proposizione la quale dice che "lo strepito irregolare di quelle pratiche nuove che si chiamano Esercizi o Missioni … forse non arriva mai o giunge ben di rado a produrre una conversione completa, e quegli atti esteriori, che apparvero di commozione, non furono che lampi passeggeri di una naturale agitazione";

Temeraria, stonata, perniciosa, ingiuriosa al costume piamente e salutevolmente praticato nella Chiesa, e fondato sulla parola di Dio.

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Del modo di congiungere la voce del popolo con la voce della chiesa nelle pubbliche preghiere.

Della Preghiera, § 24.

LXVI. La proposizione la quale asserisce che "sarebbe un operare contro la pratica apostolica e contro i disegni di Dio il non procurare al popolo i mezzi più facili per unire la sua voce a quella di tutta la Chiesa":

Qualora si riferisca all'uso della lingua volgare da introdursi nelle preci liturgiche;

Falsa, temeraria, turbativa dell'ordine prescritto per la celebrazione dei misteri, facilmente produttrice di molti mali.

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Della lettura della Sacra Scrittura

Dalla nota finale del decreto della Grazia.

LXVII. La dottrina la quale asserisce che dalla lettura delle Sacre Scritture "non iscusa se non la vera impotenza", soggiungendo che è troppo sensibile l'oscuramento che nacque sulle primarie verità della Religione dalla trascuratezza di questo precetto;

Falsa, temeraria, turbatrice della quiete delle anime, altra volta condannata in Quesnel.

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Del leggere pubblicamente nella Chiesa i libri condannati.

Della Preghiera, § 29.

LXVIII. La lode con la quale il Sinodo raccomanda caldamente le riflessioni del Quesnel sopra il nuovo Testamento, ed altre opere, sebbene condannate, di altri autori che accreditano gli errori del Quesnel e le propone ai parroci affinché, dopo le altre funzioni, le leggano al popolo, ciascuno nella propria parrocchia, come ricche di solidi principi di Religione;

Falsa, scandalosa, temeraria, sediziosa, ingiuriosa della Chiesa, fomentatrice dello scrisma e dell'eresia.

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Delle sacre immagini.

Della Preghiera, § 17.

LXIX. La prescrizione la quale generalmente e indistintamente indica fra le immagini da rimuovere dalla Chiesa, in quanto costituiscono occasione di errore per gl'incolti, quelle di una Trinità inintelligibile;

Per la sua generalità temeraria e contraria al pio costume praticato nella Chiesa, quasi che non vi siano immagini della Santissima Trinità comunemente approvate e da permettersi con sicurezza ( Breve Sollicitudini nostrae di Pio VI dell'anno 1745 ).

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LXX. Parimenti la dottrina e la prescrizione generalmente riprovante ogni culto speciale, che i fedeli sono soliti tributare particolarmente a qualche immagine ricorrendo ad una piuttosto che a un'altra;

Temeraria, perniciosa, ingiuriosa al pio costume praticato nella Chiesa, ed a quell'ordine di provvidenza col quale

"Iddio non ha voluto che queste cose accadessero in tutte le memorie dei Santi, distribuendo Egli i proprii doni a ciascuno come vuole" ( S. Agostino, Ep. 78, Clero, Senioribus, et universae Plebi Ecclesiae Hipponen. ).

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