Universi Dominici gregis

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Vacanza della Sede Apostolica

Parte I

Capitolo I - Poteri del collegio dei Cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica

1 Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice.

Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione.

2 Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili ( n. 6 ), e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice.

Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che - sia per legge sia per prassi - o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione.

3 Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice.12

Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.

4 Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice.

Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido.

5 Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione.

6 Allo stesso modo, quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.

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12 Cod. Diritto Can. can. 332 § 2;
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 44 § 2