Universi Dominici gregis

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L'elezione del Romano Pontefice

Capitolo IV - Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l'elezione

55 Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.

In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell'elezione.

Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta e scoperta, sappiano gli autori di essa che saranno soggetti a gravi pene a giudizio del futuro Pontefice.

56 Per tutto il tempo in cui dureranno le operazioni dell'elezione, i Cardinali elettori sono tenuti ad astenersi da corrispondenza epistolare e da colloqui anche telefonici o per radio con persone non debitamente ammesse negli edifici a loro riservati.

Soltanto gravissime e urgenti ragioni, accertate dalla Congregazione particolare dei Cardinali, di cui al n. 7, potranno consentire simili colloqui.

Dovranno quindi i Cardinali elettori provvedere, prima che sia dato inizio agli atti dell'elezione, a predisporre quanto attiene alle rispettive esigenze d'ufficio o personali e non differibili, in modo tale che non sia necessario ricorrere a simili colloqui.

57 Parimenti dovranno i Cardinali elettori astenersi dal ricevere o inviare messaggi di qualsiasi genere al di fuori della Città del Vaticano, essendo fatto naturalmente divieto che questi abbiano come tramite qualche persona ivi legittimamente ammessa.

In modo specifico è fatto divieto ai Cardinali elettori, per tutto il tempo della durata delle operazioni dell'elezione, di ricevere stampa quotidiana e periodica, di qualsiasi natura, così come di ascoltare trasmissioni radiofoniche o di vedere trasmissioni televisive.

58 Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all'elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto - riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa - dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

59 In particolare, è proibito ai Cardinali elettori di rivelare a qualunque altra persona notizie, che direttamente o indirettamente riguardino le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle riunioni dei Cardinali, sia prima che durante il tempo dell'elezione.

Tale obbligo al segreto concerne anche i Cardinali non elettori partecipanti alle Congregazioni generali a norma del n. 7 della presente Costituzione.

60 Ordino, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice.

61 Infine, perché i Cardinali elettori possano tutelarsi dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibisco assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti nei luoghi dove si svolgono le operazioni dell'elezione o, se già ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci, immagini o scritti.

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