Universi Dominici gregis

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L'elezione del Romano Pontefice

Capitolo V - Lo svolgimento dell'elezione

62 Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d'ora in poi unicamente per scrutinium.

Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti.

Nel caso in cui il numero dei Cardinali presenti non possa essere diviso in tre parti uguali, per la validità dell'elezione del Sommo Pontefice è richiesto un suffragio in più.

63 All'elezione si procederà immediatamente dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al n. 54 della presente Costituzione.

Qualora ciò avvenga già nel pomeriggio del primo giorno, si avrà un solo scrutinio; nei giorni successivi, poi, se l'elezione non s'è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio, dando sempre inizio alle operazioni di voto all'ora già precedentemente stabilita o nelle Congregazioni preparatorie o durante il periodo dell'elezione, secondo tuttavia le modalità stabilite nei nn. 64 e seguenti della presente Costituzione.

64 La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende:

1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri, i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore;

2) l'estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall'ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni;

3) se nell'estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti.

I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori.

65 Per questa fase dello scrutinio occorre si tengano presenti le seguenti disposizioni:

1) la scheda deve avere la forma rettangolare, e recare scritte nella metà superiore, possibilmente a stampa, le parole: Eligo in Summum Pontificem, mentre nella metà inferiore si dovrà lasciare il posto per scrivere il nome dell'eletto; pertanto la scheda è fatta in modo da poter essere piegata in due;

2) la compilazione delle schede deve essere fatta segretamente da ciascun Cardinale elettore, il quale scriverà chiaramente, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, giacché in tal caso il voto sarebbe nullo e piegando e ripiegando poi la scheda;

3) durante le votazioni, i Cardinali elettori dovranno rimanere nella Cappella Sistina soli e perciò, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che gli elettori incomincino a scrivere, il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie ed i Cerimonieri devono uscire dall'aula; dopo la loro uscita, l'ultimo Cardinale Diacono chiuda la porta, aprendola e richiudendola tutte le volte che sarà necessario, come ad esempio quando gli Infirmarii escono per raccogliere i voti degli infermi e fanno ritorno in Cappella.

66 La seconda fase, detta scrutinio vero e proprio, comprende:

1) la deposizione delle schede nell'apposita urna;

2) il mescolamento ed il conteggio delle stesse;

3) lo spoglio dei voti.

Ciascun Cardinale elettore, in ordine di precedenza, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare, presso il quale stanno gli Scrutatori e sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto per raccogliere le schede.

Giunto colà, il Cardinale elettore pronuncia ad alta voce la seguente formula di giuramento:

Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto.

Depone, quindi, la scheda nel piatto e con questo la introduce nel recipiente.

seguito ciò, fa inchino all'altare e torna al suo posto.

Se qualcuno dei Cardinali elettori presenti in Cappella non può recarsi all'altare perché infermo, l'ultimo degli Scrutatori gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso Scrutatore, il quale la porta ben visibile all'altare e, senza pronunciare il giuramento, la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente.

67 Se vi sono dei Cardinali elettori infermi nelle loro stanze, di cui al n. 41 e seguenti di questa Costituzione, i tre Infirmarii si recano da essi con una cassetta, che abbia nella parte superiore un foro, per cui possa esservi inserita una scheda piegata.

Gli Scrutatori, prima di consegnare tale cassetta agli Infirmarii l'aprano pubblicamente, in modo che gli altri elettori possano costatare che è vuota, quindi la chiudano e depongano la chiave sull'altare.

Successivamente gli Infirmarii con la cassetta chiusa ed un congruo numero di schede su un piccolo vassoio, si recano, debitamente accompagnati, alla Domus Sanctae Marthae presso ciascun infermo il quale, presa una scheda, vota segretamente, la piega e, premesso il suddetto giuramento, la introduce nella cassetta attraverso il foro.

Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un altro Cardinale elettore, scelto dall'infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi Infirmarii circa il mantenimento del segreto, esegue le suddette operazioni.

Dopo di ciò, gli Infirmarii riportano in Cappella la cassetta, che sarà aperta dagli Scrutatori dopo che i Cardinali presenti avranno depositato il loro voto, contando le schede che vi si trovano e, accertato che il loro numero corrisponde a quello degli infermi, le pongano una ad una sul piatto e con questo le introducano tutte insieme nel recipiente.

Per non protrarre troppo a lungo le operazioni di voto, gli Infirmarii potranno compilare e deporre le proprie schede nel recipiente subito dopo il primo dei Cardinali, e recarsi, quindi, a raccogliere il voto degli infermi nel modo sopra indicato, mentre gli altri elettori depongono la loro scheda.

68 Dopo che tutti i Cardinali elettori avranno deposto la loro scheda nell'urna, il primo Scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dall'urna e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo.

Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio così come appresso.

69 Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, la apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio.

Egli stesso annota il nome letto nella scheda.

Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano due nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.

Concluso lo spoglio delle schede, gli Scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai vari nomi, e li annotano su un foglio a parte.

L'ultimo degli Scrutatori, man mano che legge le schede, le perfora con un ago nel punto in cui si trova la parola Eligo, e le inserisce in un filo, affinché possano essere più sicuramente conservate.

Al termine della lettura dei nomi, i capi del filo vengono legati con un nodo, e le schede così vengono poste in un recipiente o ad un lato della mensa.

70 Segue quindi la terza ed ultima fase detta anche post-scrutinio, che comprende:

1) il conteggio dei voti;

2) il loro controllo;

3) il bruciamento delle schede.

Gli Scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto i due terzi, si ha l'elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.

In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l'elezione, i Revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni fatte dagli Scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.

Subito dopo la revisione, prima che i Cardinali elettori lascino la Cappella Sistina, tutte le schede siano bruciate dagli Scrutatori, con l'aiuto del Segretario del Collegio e dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo dall'ultimo Cardinale Diacono.

Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate solo alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.

71 Ordino a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggior sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede.

Stabilisco, inoltre, che alla fine dell'elezione il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione.

Questa relazione sarà consegnata al Papa e poi sarà conservata nell'apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.

72 Confermando le disposizioni dei miei predecessori, san Pio X,20 Pio XII21 e Paolo VI,22 prescrivo che - eccettuato il pomeriggio dell'ingresso in Conclave -, sia al mattino, sia al pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui esprimano nuovamente il loro voto.

In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modalità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.

73 Tutto ciò che è stato sopra stabilito circa lo svolgimento delle votazioni, deve essere diligentemente osservato dai Cardinali elettori in tutti gli scrutini, che si dovranno fare ogni giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo la celebrazione delle sacre funzioni o preghiere, stabilite nel menzionato Ordo rituum conclavis.

74 Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta al n. 62 e seguenti, questi vengono sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi.

Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri.

Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non si è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi.

Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma, le quali, se non è avvenuta l'elezione, saranno sette.

75 Se le votazioni non avranno esito, pur dopo aver proceduto secondo quanto stabilito nel numero precedente, i Cardinali elettori saranno invitati dal Camerlengo ad esprimere parere sul modo di procedere, e si procederà secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrà stabilito.

Tuttavia non si potrà recedere dall'esigere che si abbia una valida elezione o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con il votare soltanto sui due nomi, i quali nello scrutinio immediatamente precedente hanno ottenuto la maggior parte dei voti, esigendo anche in questa seconda ipotesi la sola maggioranza assoluta.

76 Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

77 Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

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20 Cost. ap. Vacante Sede Apostolica ( 25 dicembre 1904 ), 76: Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908), 280-281
21 Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis ( 8 dicembre 1945 ), 88: AAS 38 (1946), 93
22 Paolo VI, Romano Pontifici eligendo 74