Inter praeteritos

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Parte IV

Delle Facoltà sopra le Dispense, contenute nella Costituzione "Convocatis"

48 Chi ha qualche cognizione del Diritto Canonico e della Morale Teologica, sarà senza dubbio informato delle controversie: una, se sotto nome di censura si comprenda l'irregolarità che nasce dal delitto; l'altra, se chi incorre nella censura, cioè la scomunica, la sospensione, o l'interdetto, essendo costituito negli Ordini Minori e solennemente esercitando gli ordini ricevuti, incorra nell'irregolarità.

Nasce la prima questione dalla interpretazione della Decretale "Quaerenti, de verb. significat", ove, interrogato il Sommo Pontefice cosa si comprendono sotto il nome di censura, risponde che si comprendono l'interdetto, la sospensione e la scomunica; il che nonostante, il Gonzalez88 sostiene che sotto nome di censura si comprende anche l'irregolarità "ex delicto"; sono però di opinione contraria il Suarez, il Molina, il Trullengo, il Filliuc, il Reginaldo, e molti altri.

Nasce poi la seconda controversia delle Decretali registrate sotto il titolo De Clerico excommunicato, deposito, vel interdicto ministrante, nelle quali, benché si legga che chi celebra legato da scomunica minore, gravemente pecca, ma non incorre in irregolarità.

Però v'incorre chi è legato da scomunica maggiore, ed essendo Sacerdote celebra, o costituito nell'Ordine del Suddiaconato, o Diaconato, fa le funzioni di Suddiacono o Diacono, purché sappia d'essere incorso nella censura, o non l'ignori con ignoranza crassa, supina o erronea; non vi è però nessuna norma che parli del chierico scomunicato di scomunica maggiore, non costituito negli Ordini Sacri, ma negli Ordini Minori, che lo dichiari irregolare, se solennemente esercita gli Ordini ricevuti.

Il Navarro, l'Avila, e molti altri sono del parere che nel detto caso non s'incorra in irregolarità.

Al contrario il Pirhing,89 l'Anacleto,90 ed il Fagnano,91 vogliono che incorra nell'irregolarità; quest'ultimo aggiunge che questa è l'opinione della Penitenziaria e della Congregazione del Concilio.

49 Da queste controversie potevano originarsi due dubbi: il primo, se essendosi data ai Penitenzieri, nel n. IV, la facoltà d'assolvere "a quibuscumque sententiis excomunicationis, aliisque ecclesiasticis censuris", s'intende data ad essi anche l'autorità di assolvere in occultis, e pel foro della coscienza, dalle irregolarità contratte "ex delicto", eccettuata però sempre quella che proviene dall'omicidio volontario; giacché, secondo l'opinione d'alcuni, le irregolarità "ex delicto" si comprendono sotto il nome di censura.

Il secondo se, essendosi data ai Penitenzieri minori la facoltà d'assolvere i Sacerdoti e gli altri costituiti negli Ordini Sacri dall'irregolarità contratta "ob violationem censurarum", s'intende anche data per coloro che sono costituiti negli Ordini minori.

50 Il Gonzalez, nei Commenti alla citata Decretale "Quaerenti de verbor. significat.", benché sia seguace dell'opinione di coloro che vogliono comprendere l'irregolarità ex delicto sotto nome di censura, protesta però che, se nel Giubileo si dà la Facoltà d'assolvere da tutte le censure, non s'intenda data quella d'assolvere dall'irregolarità ex delicto, essendo questa una cosa degna di speciale menzione, e più difficile da esser prosciolta.

Per uscire da tutte queste dispute, si sono fatte due classi: una delle censure, e l'altra delle irregolarità.

Nella prima si è adoperata la parola assoluzione; nelle seconde si è adoperata la parola dispensa, essendo questo il linguaggio proprio ricavato dal Sacro Concilio di Trento.92

Il che dà abbastanza a vedere che, indipendentemente dalle dispute, se sotto nome di censura si comprende l'irregolarità ex delicto, avendo Noi separato le censure dalle irregolarità, e rispetto all'irregolarità non avendo dato ai Penitenzieri minori che la Facoltà di dispensare dall'irregolarità "ob violationem censurarum", con la parola "dumtaxat", ciò esclude ogni altra irregolarità o per delitto o per difetto.

E benché ivi non siano nominati che i Sacerdoti ed i costituiti negli Ordini Sacri, ciascuno però può abbastanza capire che, se concesso il più, s'intende concesso il meno; non resta pertanto vietato ai Penitenzieri, a cui si dà l'autorità di dispensare sopra l'irregolarità contratta "ob violationem censurarum" coi Sacerdoti o costituiti negli Ordini Sacri, purché sia occulta, il servirsi della stessa autorità coi Chierici costituiti negli Ordini minori.

51 Proseguono le altre Facoltà di dispensare nel foro della coscienza, e nei casi occulti che si danno ai Penitenzieri minori nell'occasione del Giubileo.

In ordine ad esse non v'è altro da aggiungere se non che da essi attentamente si consideri quanto, ed in quali termini, viene loro concesso, per non renderli rei, nel Tribunale di Dio, di non aver bene usato il loro ministero, in pregiudizio delle anime dei penitenti.

52 Può facilmente accadere il caso di Forestieri che, venuti a Roma per conseguire l'Indulgenza dell'Anno Santo, non possano o per la gran povertà, o per la gran causa urgente, trattenersi per fare quindici volte la visita delle Basiliche; ed anche è facile il caso dei Romani, ed abitatori di Roma, che per malattia, o per altro legittimo impedimento, non possano visitare trenta volte le Basiliche.

Per tale motivo nel n. XX dell'ultima citata nostra Costituzione si è dato ai Penitenzieri minori, quanto ai Forestieri, l'autorità o di ridurre le quindici visite delle quattro Basiliche a tre, oppure di commutare le visite in altre opere pie; e quanto ai Romani ed abitatori di Roma, nel seguente n. XXI si è loro data l'autorità di poter commutare le trenta visite in altre opere pie, che possano essere adempiute dagli impediti, incaricando la coscienza dei Penitenzieria non abusare delle predette Facoltà.

53 Questa autorità, sia riguardo ai Forestieri che ai Romani, è ristretta alla visita delle Basiliche; però non può, né deve estendersi alle altre opere ingiunte, per esempio alla Confessione, alla Comunione, ed anche altre Orazioni, che possono separarsi dalla visita alle Basiliche.

Perciò cessa la controversia, ossia la disputa che si fa dai Dottori, se nei Giubilei possano commutarsi in altre opere pie le opere ingiunte della Confessione e Comunione, anche in persone capaci della sacra Comunione.

Di questa controversia trattano il Cardinale de Lugo;93 il Leandro;94 La Croix.95

Avverte il Costantini nel suo Trattato dell'Anno Santo,96 non solo che, essendo ristretta la facoltà di commutare alla visita delle Basiliche, non può estendersi alla commutazione delle altre opere ingiunte, come poc'anzi abbiamo accennato; ma, inoltre, che non si deve fare la commutazione in altre opere, benché pie, alle quali il penitente fosse per altro titolo obbligato.

Si fa tra gli scrittori una questione, se possa taluno guadagnare l'Indulgenza, facendo alcune opere che per altro titolo è obbligato a fare; per esempio, se fra le opere ingiunte essendo stata annoverata l'elemosina basti, per conseguire l'Indulgenza, fare l'elemosina ad un povero, dandogli quel tanto che per titolo di giustizia sarebbe obbligato a dargli; o se, essendo obbligato in vigore di un Testamento a fare un'elemosina ai poveri, facendola, possa valutarla per l'adempimento dell'elemosina annoverata fra le opere ingiunte per conseguire l'Indulgenza.

In tale questione, come in tutte le altre, c'è chi risponde di sì, e chi risponde di no, come può vedersi presso il Benzonio.97

Ma la più equa opinione sembra esser quella che non si possa conseguire l'Indulgenza con un'opera che uno per altro titolo è obbligato a fare, se chi concede l'Indulgenza espressamente non dice che possa acquistarsi coll'opera predetta; il che sovente accade quando fra le opere ingiunte si prescrive il digiuno di tre giorni, ed individuandosi i giorni, si dice, per esempio, che siano i tre giorni delle Quattro Tempora di settembre.

Così distingue con molti altri il Passerino,98 e concorda il Padre Teodoro.99

Ma quand'anche ciò abbia luogo nei termini espressi, non è però applicabile al caso nostro presente, in cui si discorre della commutazione delle visite alle Basiliche in altre opere pie, non potendo tale commutazione farsi in altre opere pie, che il penitente per altro titolo avrebbe l'obbligo d'adempiere; trattandosi di surrogazione, ed essendo regola già stabilita che il surrogato debba essere della stessa qualità e natura di cui è l'opera a cui si fa la surrogazione.

Poiché la visita delle Basiliche non era opera obbligata da alcun precetto, ma un peso nuovo imposto per conseguire l'Indulgenza, di questa specie e natura dev'essere anche l'opera che in luogo d'essa viene surrogata.

54 Così saggiamente discorre il Costantini nel luogo citato; egli aggiunge anche non potersi dai Penitenzieri, salva la loro coscienza, fare la riduzione della visita alle Basiliche al numero minore, o farne la commutazione in altre opere pie, se non concorre un impedimento, o l'impotenza morale di fare la visita predetta.

55 Terminiamo tutta questa materia coll'avvertimento di San Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni ai Confessori, § 16.

Ecco le parole del Santo, che sarebbero state sufficienti al nostro intento, tanto per ciò che riguardala Facoltà sopra le dispense, quanto per l'altra di commutare, se non fossimo stati costretti a dilungarci dalle varietà e molteplicità dei pareri degli scrittori: "Il Confessore, che ha qualche Privilegio, Facoltà, ed autorità di commutare i Voti di quelli che si confessano, non li commuti se non in altre opere pie maggiori e più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche ed altre incomodità, che avrebbero patito, se avessero adempiuti i loro voti.

Inoltre, se hanno Facoltà dai Giubilei, o Privilegi per Lettere Apostoliche di assolvere dai peccati benché enormi, e pene e censure Ecclesiastiche, siano però avvertiti che non possono dispensare coloro che saranno incorsi in irregolarità, salvo se nelle dette Lettere Apostoliche non si fa questa espressa menzione".

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88 Commentar. ad dictum textum
89 Ad lib. 5 Decretal., Tit. 27, § 6
90 Ad eundem titulum Decretal. n. 21 et 22
91 In cap. Si quis Presbiter, a n. 2 usque ad finem De Clerico excommunicato ministrante
92 Conc. di Trento, sess. 24, cap. 6 De Reformatione
93 Disp. 27 De Poenit., sect. 7, n. 118, tomo 1
94 De Sacram Poenit., tract. 5, quaest. 95
95 Lib. 6, part. 2 De Indulgentiis, n. 1442
96 § 3, cap. 4, p. 204, e ss.
97 De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 3
98 De Indulgentiis, quaest. 41
99 De Indulgentiis, tomo 1, cap. 10, art. 6