De musica sacra et sacra liturgia

Indice

2. Di alcuni generi di Musica sacra

A ) Della polifonia sacra

48. Le opere di autori di polifonia sacra, sia antichi che più recenti, non si introducano nelle azioni liturgiche, se prima non consti con certezza che sono composte o adattate in modo da rispondere realmente alle norme e ai consigli adatti al riguardo nella Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina.18

Nel dubbio si consulti la Commissione diocesana di Musica sacra.

49. Gli antichi monumenti di questa stessa arte, che giacciono ancora negli archivi, siano diligentemente ricercati, si provveda opportunamente, se necessario, alla loro conservazione, e siano preparate da esperti le loro edizioni, sia critiche che per l'uso liturgico.

B) Della musica sacra moderna

50. Le opere di Musica sacra moderna non si usino nelle azioni liturgiche, se non sono composte secondo le leggi della liturgia e della stessa arte di musica sacra, secondo lo spirito della Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina.19

Sulla qual cosa il giudizio sarà dato dalla Commissione diocesana di Musica sacra.

C) Del canto popolare religioso

51. Il Canto popolare religioso deve essere molto raccomandato e promosso; per suo mezzo infatti la vita cristiana viene permeata di spirito religioso e la mente dei fedeli viene elevata a cose più alte.

Tale canto popolare religioso ha un suo posto in tutte le solennità della vita cristiana, sia pubbliche che domestiche, od anche tra i prolungati lavori della vita quotidiana; una parte però ancor più nobile l'occupa in tutti i pii esercizi, da farsi sia in chiesa che fuori; talvolta infine è ammesso nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme date sopra ( nn. 13-15 ).

52. Affinché poi i canti popolari religiosi raggiungano il loro fine, « è necessario che siano conformi pienamente alla dottrina della Fede cattolica, che la presentino e spieghino rettamente, che usino una lingua piana e una melodia semplice, che siano immuni da sovrabbondanza di parole gonfie e vuote, e infine che, sebbene brevi e facili, abbiano una certa religiosa dignità e compostezza».20

Gli Ordinari dei luoghi abbiano sollecita cura perché queste prescrizioni siano osservate.

53. Si raccomanda perciò a tutti coloro cui spetta che i canti popolari religiosi, anche dei tempi passati, tramandati per iscritto o a voce, siano opportunamente raccolti e, con l'approvazione degli Ordinari dei luoghi, siano stampati per uso dei fedeli.

D) Della musica religosa

54. Si deve anche stimare molto e opportunamente coltivare quella musica che, sebbene per la sua particolare indole non può essere ammessa nelle azioni liturgiche, ciò nondimeno tende a produrre negli ascoltatori affetti religiosi e a favorire la stessa religione, e perciò a buon diritto è chiamata musica religiosa.

55. Le sedi proprie per l'esecuzione delle opere di musica religiosa sono gli auditori destinati ai concerti di musica o le sale destinate a spettacoli o congressi, non al certo le chiese, consacrate al culto di Dio.

Se peraltro in qualche luogo mancasse un auditorio musicale o altra sala conveniente, e nondimeno si ritenesse che il concerto di musica religiosa possa essere di utilità spirituale ai fedeli, l'Ordinario del luogo potrà permettere un tale concerto in qualche chiesa, osservando però quanto segue:

a) Per ogni singola esecuzione di concerto si richiede il permesso scritto dell'Ordinario del luogo;

b) Per ottenere questo permesso è necessario farlo precedere da una domanda scritta, nella quale si devono specificare: il tempo del concerto, gli argomenti delle opere, i nomi dei maestri ( dell'organista e del direttore del coro ) e degli artisti;

c) L'Ordinario del luogo non conceda il permesso se, dopo aver sentito il parere della Commissione diocesana di Musica sacra e se mai anche il consiglio di altri esperti in materia, non gli consti chiaramente che le opere da eseguirsi sono rilevanti non solo per vera arte, ma anche per sincera pietà cristiana; e inoltre che le persone deputate ad eseguire il concerto sono dotate delle qualità di cui ai nn. 97 e 98.

d) A tempo debito si porti via il Ss. Sacramento dalla chiesa e si riponga in qualche cappella od anche, con decoro, in sacrestia; altrimenti si avvertano gli ascoltatori che il Ss.mo Sacramento è presente in chiesa, e il rettore della chiesa curi con diligenza che non avvenga alcuna irriverenza allo stesso Sacramento;

e) Se si debbono acquistare i biglietti d'ingresso o distribuire i programmi del concerto, tutto ciò si faccia fuori della chiesa;

f) I musicisti, i cantori e gli ascoltatori si comportino e siano vestiti in modo tale che non si venga meno a quella gravità, che assolutamente si conviene alla santità del luogo sacro;

g) A seconda delle circostanze conviene che il concerto si chiuda con qualche pio esercizio o meglio ancora con la Benedizione eucaristica, e ciò affinché la elevazione spirituale delle menti, che il concerto intende procurare, venga quasi completata con un'azione sacra.

Indice

18 Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina
19 Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina
20 Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina