Musicam sacram

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IV. Il canto dell'ufficio divino

37. La celebrazione in canto dell'Ufficio divino è la forma che maggiormente si addice alla natura di questa preghiera ed è segno di una più completa solennità e di una più profonda unione dei cuori nel celebrare la lode di Dio.

Secondo il desiderio espresso dalla Costituzione sulla sacra Liturgia, questa forma è caldamente raccomandata a coloro che celebrano l'Ufficio divino in coro o in comune.23

È bene che essi cantino almeno qualche parte dell'Ufficio divino e in particolare le Ore principali, cioè le Lodi e i Vespri, soprattutto la domenica e i giorni festivi.

Anche altri chierici che per ragione di studio fanno vita in comune, o vengono a trovarsi insieme in occasione di esercizi spirituali o di altri convegni, santifichino opportunamente i loro incontri con la celebrazione in canto di alcune parti dell'Ufficio divino.

38. Nella celebrazione in canto dell'Ufficio divino, fermi restando il diritto vigente per coloro che sono obbligati al coro e ogni indulto particolare, può ammettersi il principio della solennizzazione progressiva: si possono cioè cantare quelle parti che per loro natura sono più direttamente destinate al canto, come i dialoghi, gli inni, i versetti, i cantici, e recitare le altre.

39. Si invitino i fedeli, e si educhino con una conveniente catechesi, a celebrare in comune, la domenica e i giorni festivi, alcune parti dell'Ufficio divino, specialmente i Vespri o altre Ore, secondo la consuetudine dei luoghi e delle varie comunità.

Generalmente s'indirizzino i fedeli, e in particolare i più istruiti, ad usare nelle loro preghiere i salmi, compresi nel loro senso cristiano, cosicché siano a poco a poco iniziati ad usare e gustare maggiormente la preghiera pubblica della Chiesa.

40. Questa iniziazione sarà assicurata in modo particolare ai membri degli Istituti che professano i consigli evangelici, affinché da essa attingano ricchezze più abbondanti per alimentare la loro vita spirituale.

Ed è bene che essi celebrino anche in canto, per quanto è possibile, le Ore principali, per partecipare più intensamente alla preghiera pubblica della Chiesa.

41. A norma della Costituzione sulla sacra Liturgia, secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia conservata nell'Ufficio divino, celebrato in coro, la lingua latina.24

Ma poiché la stessa Costituzione sulla sacra Liturgia prevede l'uso della lingua volgare nell'Ufficio divino, sia per i fedeli che per le monache e i membri, non chierici, degli Istituti che professano i consigli evangelici,25 si curi la preparazione delle melodie da usarsi nel canto dell'Ufficio divino in lingua volgare.

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23 Cfr. SC 99
24 Cfr. SC 101 § 1; Int Oec. 85
25 Cfr. SC 101 §§ 2 e 3