Uso degli str. di Com. Soc. nella promozione della fede

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Introduzione

Il Concilio Vaticano II ricorda che tra i compiti principali dei Vescovi « eccelle la predicazione del vangelo » ( LG 25 ), in conformità con il mandato del Signore di insegnare a tutte le genti e di predicare il vangelo ad ogni creatura ( cf. Mt 28,19 ).

Tra gli strumenti più efficaci oggi a disposizione per la diffusione del messaggio evangelico vanno annoverati sicuramente quelli delle comunicazioni sociali.

La Chiesa non solo ne rivendica il diritto di uso ( cf. can. 747 ), ma esorta i Pastori ad avvalersene nel compimento della loro missione ( cf. can. 822 § 1 ).

Dell'importanza dei mezzi di comunicazione sociale e del loro significato alla luce della missione evangelizzatrice della Chiesa hanno già trattato ampiamente il Decreto del Concilio Vaticano II Inter mirifica e le Istruzioni pastorali del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali Communio et progressio ed Aetatis novae.

Occorre inoltre menzionare gli Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della comunicazione sociale, pubblicati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Degli strumenti di comunicazione sociale tratta anche il nuovo Codice di diritto canonico ( cann. 822-832 ), che ne affida la cura e la vigilanza ai Pastori.

Determinate responsabilità al riguardo hanno anche i Superiori religiosi, specie quelli maggiori, in virtù della loro competenza disciplinare.

Sono note le difficoltà che, per diversi motivi, incontrano coloro che sono chiamati a svolgere tale compito di cura e di vigilanza.

D'altra parte, attraverso i mezzi di comunicazione sociale in generale e in specie i libri, si vanno oggi sempre più diffondendo delle idee erronee.

Dopo aver illustrato sotto il profilo dottrinale la responsabilità dei Pastori in materia di magistero autentico con la pubblicazione dell'Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo del 24 maggio 1990, la Congregazione per la Dottrina della Fede, nella sua missione di promuovere e tutelare la dottrina della fede e dei costumi, ha pertanto ritenuto opportuno pubblicare la presente Istruzione, d'intesa con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e dopo aver consultato anche il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali.

Il documento ripresenta in forma organica la legislazione della Chiesa in merito.

Richiamando le norme canoniche, chiarendone le disposizioni, sviluppando e determinando i procedimenti attraverso cui eseguirle, l'Istruzione si propone quindi di incoraggiare ed aiutare i Pastori nell'adempimento del loro dovere ( cf. can. 34 ).

Le norme canoniche costituiscono una garanzia per la libertà di tutti: sia dei singoli fedeli, che hanno il diritto di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità; sia degli operatori pastorali, dei teologi e di tutti i pubblicisti cattolici, che hanno il diritto di comunicare il loro pensiero, salva restando l'integrità della fede e dei costumi ed il rispetto verso i Pastori.

Così come d'altra parte le leggi che regolano l'informazione garantiscono e promuovono il diritto di tutti gli utenti dei mezzi di comunicazione sociale all'informazione veritiera e dei pubblicisti in generale alla comunicazione del loro pensiero, entro i limiti della deontologia professionale, concernente anche il modo di trattare i temi religiosi.

Al riguardo, considerando le difficili condizioni in cui devono espletare le loro funzioni, la Congregazione per la Dottrina della Fede sente qui il dovere, in particolare, di esprimere ai teologi, agli operatori pastorali e ai pubblicisti cattolici, così come ai pubblicisti in genere, la stima e l'apprezzamento per l'apporto concreto che essi danno in questo campo.

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