Uso degli str. di Com. Soc. nella promozione della fede

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III - L'apostolato dei fedeli in campo editoriale e in particolare, l'editoria cattolica

14. L'impegno e la cooperazione di tutti

I fedeli che lavorano nel campo dell'editoria, compresa la distribuzione e la vendita di scritti, hanno, ognuno secondo la specifica funzione svolta, una propria e peculiare responsabilità nella promozione della sana dottrina e dei buoni costumi.

Essi pertanto, non solo sono tenuti ad evitare di cooperare alla diffusione di opere contrarie alla fede e alla morale, ma debbono positivamente adoperarsi per la diffusione di scritti che contribuiscono al bene umano e cristiano dei lettori ( cf. can. 822 §§ 2-3 ).

15. Editoria dipendente da istituzioni cattoliche

§ 1. L'editoria che dipende da istituzioni cattoliche ( Diocesi, Istituti religiosi, associazioni cattoliche, ecc. ) ha una peculiare responsabilità in questo settore.

La sua attività deve svolgersi in sintonia con la dottrina della Chiesa e in comunione con i Pastori, in obbedienza alle leggi canoniche, tenuto anche conto dello speciale vincolo che la unisce alla autorità ecclesiastica.

Gli editori cattolici non pubblichino scritti che non abbiano la licenza ecclesiastica, quando sia prescritta.

§ 2. Le case editrici dipendenti da istituzioni cattoliche dovranno essere oggetto di particolare sollecitudine da parte degli Ordinari locali, affinché le loro pubblicazioni siano sempre conformi alla dottrina della Chiesa e contribuiscano efficacemente al bene delle anime.

§ 3. I Vescovi hanno il dovere di impedire che siano esposte o vendute nelle chiese pubblicazioni, riguardanti questioni di religione o di costumi, che non hanno ricevuto la licenza o l'approvazione dell'autorità ecclesiastica ( cf. can. 827 § 4 )

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