Concilio di Calcedonia

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Canone XVII

Sulle parrocchie di campagna

Le parrocchie rurali o di villaggio che appartengono ad una chiesa, rimangano assolutamente assegnate a quei vescovi che presiedono ad esse, specialmente se per un tempo di trent'anni le abbiano amministrate con pacifico possesso.

Se poi entro tale tempo sia sorta, o sorga qualche contestazione, è permesso a coloro che affermano di essere stati lesi nei loro diritti, di portare la questione dinanzi al sinodo della provincia.

Nel caso che qualcuno venga danneggiato dal proprio metropolita, costui sia giudicato o presso l'esarca della diocesi, o presso il tribunale di Costantinopoli.

Se poi una città fosse stata fondata o è fondata dal potere imperiale, anche l'ordinamento delle parrocchie ecclesiastiche segua le circoscrizioni civili e pubbliche.

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